ASSUNZIONI AGEVOLATE: INCENTIVO LAVORO (IO LAVORO) – INDICAZIONI OPERATIVE CIRCOLARE INPS N.124 DEL 26 OTTOBRE 2020

Ottobre 27, 2020
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Come noto, l’ANPAL con il Decreto Direttoriale n.52/2020 ha istituito per l’anno 2020 l’ ”IncentivO Lavoro” (IO Lavoro).

La fruizione dell’incentivo può essere richiesta dalle aziende che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, con contratto a tempo indeterminato (anche trasformazioni di rapporti a termine), anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

-lavoratori di età compresa tra i 16 e i 24 anni;

-lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con incentivo.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Il beneficio spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

L’ammontare dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Inizialmente era stata prevista la cumulabilità dell’esonero in argomento solo con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori di reddito di cittadinanza previsto dal decreto-legge n.4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.26/2019 e con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle sopracitate Regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Con successivo Decreto Direttoriale  n.66/2020, l’ANPAL ha poi previsto l’estensione della cumulabilità dell’ “IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) anche con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età (ex art. 1, comma 100, L. 205/2017 e s.m.i.), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

Con la circolare n. 124 dello scorso 26 ottobre, riportata in allegato, l’INPS fornisce indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo in argomento.

In particolare, la circolare prevede che allo scopo di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile sul portale www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” una domanda preliminare di ammissione all’incentivo. La domanda dovrà contenere i dati del lavoratore, la regione e provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, l’importo della retribuzione mensile lorda comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio.

Successivamente l’Istituto effettua le verifiche necessarie, calcola l’importo dell’incentivo spettante al datore di lavoro e lo informa che è stato prenotato in suo favore l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

Nei successivi 10 giorni di calendario, il datore ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

Per ulteriori e necessari approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

Circolare numero 124 del 26-10-2020

Circolare_numero_124_del_26-10-2020_Allegato_n_2

Circolare_numero_124_del_26-10-2020_Allegato_n_1

Circolare_numero_124_del_26-10-2020_Allegato_n_3