Ricordiamo che, nel corso dell’iter di conversione del Decreto-legge Riaperture, è stata approvata una norma che – limitatamente all’anno 2021 – proroga al 1° gennaio 2022 le sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche (art. 11-sexiesdecies della legge 17 giugno 2021, n. 87, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52).
La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta, come sopra citato, con la legge per il mercato e la concorrenza del 2017 (Legge 4 agosto 2017, n. 124) con decorrenza 1/1/2018 e successivamente modificata dal Decreto Crescita 34/2019 (Legge 30 aprile 2019, n. 34), prevede degli specifici obblighi di esposizione in bilancio o sul sito internet per le imprese (va indicata la denominazione e CF del soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata, data di incasso, causale, ossia una breve descrizione del tipo di vantaggio/titoloalla base dell’erogaione ricevuta) che nel corso dell’anno hanno ricevuto contributi superiori ai 10.000 euro complessivi.
La norma ha creato una serie di dubbi interpretativi e applicativi, più volte segnalati da Confindustria a Governo e Parlamento. Nel recepire alcune proposte di semplificazione elaborate da Confindustria e in attesa di una complessiva rivisitazione dell’intera disciplina, il Decreto Crescita (DL n. 34/2019) aveva apportato alcune prime semplificazioni in merito alla delimitazione del campo d’applicazione degli obblighi di trasparenza (es. esclusione dagli obblighi di pubblicazione delle misure agevolative erogate sulla base di un regime generale, nonché delle somme ricevute a titolo di corrispettivo, retribuzione o risarcimento, e di quelle che risultano sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, per i quali sarà sufficiente una semplice menzione) e al relativo regime sanzionatorio (irrogazione di una sanzione pecuniaria, nonché della sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che vi siano stati tale pubblicazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti).
Stando al tenore letterale della norma inserita nel Decreto-legge Riaperture, fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia provveduto agli obblighi informativi per le erogazioni relative al 2020 nei termini previsti (30 giugno 2021 per associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali; termine di approvazione del bilancio per le imprese). Pertanto, eventuali sanzioni per inadempimenti o adempimenti tardivi potranno essere applicate a partire dal 1°gennaio 2022.