AGEVOLAZIONI | Contributi a fondo perduto per PMI danneggiate dalla crisi ucraina. Domande entro il 30 novembre 2022

Novembre 22, 2022
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Nella Gazzetta ufficiale n. 255 del 31 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 settembre 2022 recante “Modalità attuative del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina”. Il provvedimento stabilisce le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda per l’accesso ai contributi a fondo perduto, previsti per le imprese danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina, che hanno registrato mancati ricavi dovuti alla contrazione della domanda, all’interruzione di contratti e progetti già in essere, e che hanno subìto gli effetti determinati sulle catene di approvvigionamento in termini di aumento dei costi delle materie prime.

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022, esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia (https://appfcu.invitalia.it/home). Per accedere è necessario essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE).

A chi si rivolge

Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/ 361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  1. hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
  2. hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  3. hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

  1. avere sede legale od operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
  2. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  3. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Agevolazione

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:

  • 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
  • 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

L’agevolazione non può, comunque, superare l’ammontare massimo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per singolo beneficiario.

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