Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 1241 del 1° Giugno 2016, fornisce un importante chiarimento in riferimento al comma 1 dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), così come modificato dall’art. 23 del D. Lgs. 151/2015.
Il Dicastero, ha chiarito che anche la mera istallazione di un impianto di videosorveglianza non può avvenire precedentemente o in assenza dell’accordo con le Organizzazioni Sindacali o, in assenza di questo, dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione territoriale del lavoro competente.
Infatti, anche la semplice istallazione di impianti non funzionanti o funzionanti in maniera non continuativa o, addirittura “finti” e quindi istallati per scopo dissuasivo, comporta una violazione della norma in quanto la “condotta criminosa” è rappresentata dalla mera istallazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo uso.
La nota inoltre chiarisce il comportamento dell’ispettore che accerti l’istallazione e l’illecito impiego di impianti audiovisivi finalizzati al controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.
Ove l’ispettore accerti l’avvenuta istallazione dell’impianto, indipendentemente dal suo utilizzo, priva dell’ accordo con le OO.SS. o dell’autorizzazione rilasciata dalla DTL, dovrà emettere la prescrizione in base all’art. 20 del D.Lgs. 758/1994 con la quale, accerta la contravvenzione ed intima al contravventore l’immediata cessazione della condotta irregolare attraverso la rimozione del dispositivo. In tal caso, la contravvenzione è punita con l’ammenda da 154 a 1.549 euro o con l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
La prescrizione emessa dall’ispettore, è accompagnata dalla concessione di un termine tecnico per adempiere. Ove entro tale termine, il trasgressore raggiunga l’accordo sindacale o ottenga l’autorizzazione della DTL, la prescrizione sarà considerata adempiuta ed il datore di lavoro potrà estinguere la contravvenzione mediante il pagamento, entro 30 giorni, dell’ammenda per l’importo pari ad un quarto del massimo stabilito dalla legge.