TUTELE PER I “LAVORATORI FRAGILI”: MESSAGGIO INPS N. 3465/2021

Ottobre 15, 2021
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Come noto, l’art. 2-ter del DL n.111/2021 ha apportato modifiche alla disciplina riguardante i lavoratori c.d. fragili, di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del DL n. 18/2020 e s.m.i.

 

Con il messaggio n. 3465/2021, in allegato, l’INPS rende noto che è stato, infatti, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26, comma 2, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria, che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa.

 

Tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

 

All.toMessaggio_numero_3465_del_13-10-2021

 

                                                                                                                                      

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