Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà – circolari MLPS n. 18 e 19

Novembre 30, 2017
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Il Ministero del Lavoro con le circolari n. 18 e 19 rispettivamente dello scorso 22 e 27 novembre, riportate in allegato, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative per accedere al beneficio a valere sui fondi 2017 e successivi, con particolare riferimento al computo del c.d. “quinquennio mobile”.

Come già comunicato con nostra informativa dello scorso 12 ottobre il Dicastero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha emanato, il Decreto Interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 con il quale sono concessi anche per l’anno 2017 i benefici contributivi (di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto-legge n. 510 del 1996) in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.

Come riportato dalla circolare n.18, per il solo anno 2017 destinatarie della riduzione contributiva saranno le imprese che alla data del 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della Legge 863/84 o del D.Lgs. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 (art. 3, comma 4, D.L. 2/17). Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della Legge 863/84 o del D.Lgs. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Come già noto, la riduzione contributiva è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Lo sgravio, riferito a periodi non anteriori al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2014) è riconosciuto per l’intera durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, con riferimento ad ogni unità produttiva aziendale interessata dalla contrazione oraria.

L’istanza per l’accesso ai benefici è prodotta esclusivamente a mezzo PEC inviata al MLPS secondo la modulistica e le modalità operative indicate sul portale istituzionale www.lavoro.gov.it. La domanda, al fine di un preventivo monitoraggio della spesa pubblica, dovrà essere inoltrata telematicamente anche all’INPS ed all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale gestione previdenziale. Importante novità rispetto alla previgente disciplina è rappresentata dalla necessità che l’impresa dichiari nell’istanza, a pena di inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”. All’istanza va inoltre allegato l’elenco dei lavoratori contenete per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%. L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione. Ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio sono riportate al punto 4 della circolare n.18. Il provvedimento di ammissione o disconoscimento del beneficio, viene adottato dalla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del MLPS, nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della domanda.

Il Dicastero specifica poi che il D.I. n. 2/17 e la circolare n.18 hanno validità a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, condizionatamente alle disponibilità di bilancio nel limite delle risorse annualmente stanziate e sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Per il biennio 2014-2015 e per l’anno 2016 continuano ad avere applicazione – invece – rispettivamente i decreti del MLPS, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, che tuttora individuano, limitatamente a dette annualità, i criteri per la concessione della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie di riferimento.

Ne consegue che:

le istanze presentate negli anni 2014-2015 ai sensi del D.I. n. 83312/14, che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio, perdono definitivamente validità (art. 4, comma 2, D.I. n. 2/17);

le istanze presentate dal 12.10.2015 ai sensi del D.I. n. 17981/15, che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento del fondo corrente e residuo stanziato per l’anno 2016, possono essere ripresentate, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, D.I. n. 2/17 e al par. 1, alinea 1, della presente Circolare, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 (art. 4, comma 3, D.I. n. 2/17);

le istanze presentate negli anni 2017 e seguenti ai sensi del D.I. n. 2/17 e della circolare n.18 sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione entro il relativo limite di spesa annuo (€ 30 mln). Quelle che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento delle risorse correnti e residue ogni anno stanziate perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 5, D.I. n. 2/17 e al par. 1, alinea 2, della circolare n.18, a valere sulle risorse stanziate per l’anno successivo (art. 4, comma 4, D.I. n. 2/17).

Infine, con la circolare n. 19 del 27 novembre scorso, a seguito a numerosi quesiti posti, il Ministero del Lavoro ha precisato che in presenza di più accordi, anche consecutivi, devono essere trasmesse distinte domande. Dunque, un’unica domanda potrà essere presentata per l’intero periodo di riduzione oraria, solo quando si è in presenza di un singolo accordo.

Allegati

Circolare-18-del-22112017-sgravi-contributivi

Circolare-19-2017-integrativa-circ-18-2017