Successivamente alla risposta ad interpello del 2013, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 28 del 14 novembre 2014, in tema di contratti di solidarietà difensiva cd di tipo B, nel fornire indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà, aveva – tra l’altro – precisato quanto segue:
“Durante le ore di astensione dal lavoro per l’applicazione del regime di solidarietà è possibile che i lavoratori svolgano attività formativa, purché, in relazione alla stessa, si verifichino le seguenti condizioni, che devono tutte sussistere cumulativamente:
1. necessità di adibire il lavoratore, nell’ambito dei processi di riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni differenti da quelli cui era adibito o, se adibito ai medesimi compiti, sia previsto l’utilizzo di nuove apparecchiature;
2. esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente combinazione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all’utilizzo di nuove apparecchiature;
3. presenza, nel momento di formazione, di un tutor (lavoratore già esperto nei nuovi compiti o mansioni o nell’utilizzo di nuove tecnologie), un istruttore o altra figura analoga”.
Si tratta, come è evidente, di requisiti e condizioni che riguardano un tipo di formazione differente da quella regolata negli accordi Stato-Regioni del 2011 e del 2012.
Del resto, l’interpello del 2013 ha una portata generale e non opera distinzioni nell’ambito delle misure di sostegno al reddito (visto il carattere ampio della norma della legge n. 92/2012 che impone l’obbligo formativo per tutti i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali).
Dunque, la circolare del 2014 restringeva impropriamente l’ambito applicativo dell’interpello n. 16/2013.
Per superare la criticità determinata dal contrasto delle due indicazioni, Confindustria ha sollecitato un chiarimento da parte dello Stesso Ministero del lavoro, che troviamo espressamente nella recentissima
circolare 12 febbraio 2016, n. 8.
Il Ministero, infatti, condividendo l’impropria limitazione, in accoglimento della richiesta, ha precisato che, “fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività di formazione durante il periodo di solidarietà, si precisa che, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’Interpello n. 16 del 22 maggio 2013”.
In questo modo, si restituisce la dovuta ampiezza all’interpello del 2013, che non distingue tra le differenti ipotesi di prestazione di sostegno al reddito e non introduce alcuna condizione in ordine alla possibilità di formare i lavoratori in corso di fruizione degli ammortizzatori sociali ed alle relative modalità.