Dal 12 ottobre 2017 scatterà per tutti i datori di lavoro l’obbligo di comunicare all’Inail, ai fini statistici ed informativi, gli infortuni subiti dai lavoratori che abbiano durata anche di un solo giorno oltre a quello dell’infortunio stesso.
Con nostra informativa dell’11/10/2016, si comunicava la pubblicazione su G.U. del Decreto Interministeriale 25 maggio 2016 n. 183 per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – SINP – previsto dall’art. 8, comma 4, Dlgs. n. 81/2008.
Secondo quanto previsto dal TU, il SINP è il Sistema istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Come noto, il Decreto richiamato, entrato in vigore il 12 ottobre 2016, ha fatto decorrere il periodo di 6 mesi (art. 18, comma 1bis del dlgs n. 81/2008) al termine del quale sarebbe entrato in vigore l’obbligo di comunicare – a fini statistici e informativi – i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (lettera r), comma 1, art. 18, Dlgs. n. 81/2008).
Successivamente il D.L. 244/2016 (c.d. Milleproroghe), pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, ha tra l’altro posticipato di sei mesi (e quindi dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017) la decorrenza dell’obbligo di comunicazione in via telematica all’INAIL, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (c.fr. nostra informativa del 28 febbraio scorso).
Il differimento del termine si era reso necessario al fine di consentire all’INAIL di predisporre un’apposita procedura telematica per l’effettuazione del nuovo adempimento.
Si ricorda infine, che l’obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e che per la mancata comunicazione ai fini statistici ed informativi è prevista una sanzione amministrativa da euro 548,00 a 1.972,80 euro.