Requisiti per la stipula del contratto a termine assistito – nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 8120 del 17 settembre 2019

Settembre 19, 2019
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L’INL con propria nota n. 8120 dello scorso 17 settembre, riportata in allegato, fornisce importanti chiarimenti in merito ai requisiti di cui deve essere in possesso l’ulteriore contratto a termine (c.d. “deroga assistita”) che le parti possono sottoscrivere presso il competente ITL, come previsto dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, in deroga al limite legale massimo dei 24 mesi o a quello più lungo previsto dal CCNL.

In particolare, l’Ispettorato ricorda che il contratto stipulato ai sensi del comma 3, non rappresenta una proroga di un contratto precedente ma un vero e proprio nuovo contratto, la cui durata massima è fissata in 12 mesi. Pertanto, essendo in presenza di un rinnovo, è necessaria l’indicazione delle causali.

In tal caso, chiarisce la nota, l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro non comporta effetti “certificativi” in ordine alla sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso; tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative.

Allo stesso modo, conclude la nota, non si ritiene possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini dilatori di cui al comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2015 (c.d. disciplina dello “stop and go”).

Allegato

INLnota8120-del-17-9-2019-contratto-assistito