Facendo seguito alla nostra informativa del 21 Aprile u.s., Vi informiamo che in data 2/05/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale (www.lavoro.gov.it) – sezione pubblicità legale, il Decreto Interministeriale 10 Marzo 2016, riportato in allegato, con le modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (art. 3 Legge 68/1999).
Al fine di beneficiare dell’esonero, i requisiti richiesti dalla norma sono:
– occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
– autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68/1999 per quanto concerne i medesimi addetti;
– versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della Legge 68/1999 un contributo esonerativo pari ad euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
In sede di prima applicazione, l’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro il 1° Luglio 2016 (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto).
Nell’autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero.
Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare, nel prospetto informativo, la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero. Tale data non può essere antecedente il 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015), né successiva al 31 dicembre 2015 atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.
Allegati
DG_Inclusione_DI_10-marzo-2016-registrato