Prospetto disabili: prime indicazioni per autocertificare l’esonero – Nota n.2452/2016 del Ministero del Lavoro

Aprile 21, 2016
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n.2452/2016, riportata in allegato, con la quale fornisce le prime indicazioni circa le modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68/1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

La nota segue l’emanazione del Decreto Interministeriale 10 marzo 2016, ad oggi in corso di registrazione alla Corte dei Conti e la cui entrata in vigore avverrà con la pubblicazione sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) – sezione pubblicità legale.

Al fine di beneficiare dell’esonero, i requisiti richiesti dalla norma sono:

–          occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;

–          autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68/1999 per quanto concerne i medesimi addetti;

–          versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della Legge 68/1999 un contributo  esonerativo pari ad euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

In sede di prima applicazione, l’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Nell’autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero.

Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare, nel prospetto informativo, la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero. Tale data non può essere antecedente il 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015), né successiva al 31 dicembre 2015 atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.

La nota del MLPS, riporta a titolo esemplificativo le ipotesi che possono verificarsi, ovvero:

  1. per coloro per i quali l’obbligo è insorto all’entrata in vigore del decreto legislativo 151/2015 (ovvero 24/09/2015), la data entro la quale avvalersi dell’esonero è il 23/11/2015;
  2. per coloro per i quali l’obbligo è insorto dopo il 24/09/2015, la data entro la quale avvalersi dell’esonero è il 60° giorno successivo all’insorgenza dell’obbligo;
  3. nel caso in cui l’obbligo sia insorto prima del 31/12/2015 ed il datore di lavoro intenda avvalersi dell’esonero nei termini previsti dal decreto e la data cada nell’anno 2016 (es. data di insorgenza obbligo: 11/12/2015 – data entro cui avvalersi dell’obbligo: 9/02/2016) potrà indicare, nell’apposita sezione “esonero parziale autocertificato” del prospetto informativo, nel campo “data autocertificazione” la data del 31 dicembre 2015, inserendo nelle note la data dalla quale intende avvalersi dell’esonero (nell’esempio citato: entro il 9/02/2016).

Il primo versamento del contributo esonerativo dovrà essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione e copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero al termine del trimestre in cui è presentata l’autocertificazione.

Allegato

Nota_prot_2452_15aprile2016_min_lavoro