Facendo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 11 Ottobre, Vi informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, che riportiamo in allegato, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016, che come noto ha introdotto, tra l’altro, alcune disposizioni che integrano e modificano il c.d. codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.81/2015.
Nell’ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l’intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei c.d. voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.
La circolare evidenzia che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).
Al fine poi dell’adempimento previsto dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 81/2016, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato del lavoro, tramite l’indirizzo di posta elettronica creata appositamente: [email protected].
Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente (almeno codice fiscale e ragione sociale, da riportare anche nell’oggetto della e-mail) e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio come di seguito indicato:
– per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio indicando:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione, comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n.81/2015), senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.124/2004.
L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
Infine, la circolare chiarisce che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione all’attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 (8/10/2016) e la circolare stessa(17/10/2016).
Allegato
INL-cir1-2016-Lavoro-accessorio