Facendo seguito alla nostra informativa del 26 Gennaio u.s., Vi informiamo che con la circolare n.41 del 1° marzo 2017, riportata in allegato, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo Occupazione Sud.
Come noto, si ricorda che l’incentivo è riconosciuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ai datori di lavoro con sede nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) che assumono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
– giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni;
– lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
I soggetti di cui sopra, non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro (tale norma non trova applicazione nel caso di trasformazione).
L’agevolazione spetta per le assunzioni con le seguenti forme contrattuali:
– contratto a tempo indeterminato (anche somministrazione);
– contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
– lavoro a tempo parziale;
– trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (per tale fattispecie, non è richiesto il requisito di disoccupazione) .
L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. La durata dell’incentivo è di 12 mesi.
In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all’INPS e dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.
Procedimento
La fruizione dell’incentivo è subordinata alla presentazione in via telematica di un’istanza di ammissione all’INPS, tramite il modulo “B.SUD”, che sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto. Sarà dato atto della possibilità di inviare le istanze mediante pubblicazione di apposito messaggio da parte dell’Istituto.
Successivamente all’invio dell’istanza, l’Istituto mediante i propri sistemi informativi centrali:
- consulterà gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto per cui si richiede l’incentivo sia disoccupato;
- calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
- verificherà la disponibilità residua della risorsa;
- informerà esclusivamente in modalità telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Nel caso in cui l’istanza di prenotazione venga accolta, entro 7 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro per accedere all’incentivo deve, se ancora non l’ha fatto, effettuare l’assunzione.
A pena di decadenza, entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
Allegati
circolare numero 41 del 01-03-2017_allegato n 3
circolare numero 41 del 01-03-2017_allegato n 2
circolare numero 41 del 01-03-2017_allegato n 1
Circolare numero 41 del 01-03-2017
