Emergenza COVID-19/TRASPORTI: riduzione compensata pedaggi autostradali 2019 –Definizione procedura di rimborso. Invio domande dal 4 al 24 maggio pv

Aprile 30, 2020
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Il Ministero Infrastrutture e Trasporti-Comitato Centrale Albo Autotrasporto, con Delibera n. 2 del 24 aprile scorso, pubblicata sulla GU n. 110 del 29.04.2020, ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2019.

Ricordiamo che con la Delibera del MIT 1.04.2020 è stato disposto l’avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali dal 20 al 27 aprile 2020 (fase 1). Questa delibera, invece, stabilisce criteri, modalità e termini per la “fase 2” della procedura di rimborso.

 

Pertanto, il beneficio può essere richiesto per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall’1.01.2019 al 31.12.2019, dai soggetti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose (in conto proprio e in conto terzi), che appartengono alla classe ecologica EuroIII, EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4  se volumetrico.

 

La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi, purché pari almeno ad euro 200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6, Titolo I, della Delibera medesima e non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. Fermo restando il tale limite, è prevista un’ulteriore riduzione compensata se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne: ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne, secondo quanto previsto al punto 8, Titolo I, della Delibera.

 

Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. Le società concessionarie devono comunque aver emesso fattura entro il 30 aprile 2020 e daranno seguito ai rimborsi secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate il Comitato centrale.

 

La delibera ribadisce che possono beneficiare della riduzione, i soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019 risultavano come:

  1. a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974;
  2. b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
  3. c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92;
  4. d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974; e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.

 

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

I richiedenti, che hanno prenotato la domanda e utilizzato sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, riceveranno le riduzioni a decorrere dalla data di utilizzo del servizio.

La riduzione viene calcolata sulla base degli scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nell’allegato alla Delibera.

 

Si rammenta che l’avvio della “fase 2” relativa all’inserimento dei dati della domanda e firma ed invio della medesima, è possibile per i soli soggetti che hanno avuto accesso alla “fase 1” nei termini perentori indicati nella delibera del 1° aprile 2020.

 

La “fase 2” – Inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda medesima deve avvenire dalle ore 9,00 del 4 maggio 2020 e fino alle ore 14,00 del 24 maggio 2020.

 

Il testo della Delibera è reperibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20A02392&elenco30giorni=false

Allegati

Allegato Delibera CC Albo MIT 24.04.2020, n. 2-riduzione compensensata pedaggi 2019

Delibera CC Albo MIT 24.04.2020, n. 2 – riduzione compensata pedaggi 2019