In riferimento DPCM 10 aprile 2020 di cui abbiamo dato notizia, la Prefettura di Salerno ha pubblicato sul proprio sito specifiche indicazioni.
Per le istanze già presentate, ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e Decreto MISE 25 marzo 2020, le aziende non devono effettuare nuova comunicazione (a meno che si renda necessario comunicare significative variazioni e/o integrazioni rispetto a quanto già comunicato) e le attività potranno continuare, salvo provvedimento di sospensione, che sarà adottato dopo l’istruttoria in corso e notificato all’azienda interessata.
Per quanto concerne, invece, le nuove disposizioni, le attività produttive industriali e commerciali sono sospese, ad eccezione di quelle elencate nell’allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, che non sono tenute a comunicare nulla alla Prefettura in quanto autorizzate per legge.
Le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali devono fare comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi, secondo la procedura di seguito descritta
Il Prefetto, in questi casi, non rilascia provvedimento autorizzatorio alla continuità dell’attività e le ditte sono autorizzate a proseguire, salvo provvedimento di sospensione, che sarà adottato previa istruttoria e notificato all’azienda interessata.
Lo stesso iter vale per le aziende degli impianti a ciclo produttivo continuo, per l’industria dell’aerospazio e della difesa (incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico) nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, manutenzioni e attività conservative; gestione dei pagamenti; pulizia/sanificazione, spedizione/ricezione di merci/beni /forniture in magazzino.
Procedura obbligatoria per effettuare la comunicazione
La procedura obbligatoria da seguire per comunicare la prosecuzione dell’attività produttiva/commerciale nei casi sopra descritti (art. 2, comma 3/6/7/12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020) DEVE essere effettuata – A PENA DI IRRICEVIBILITA’– secondo le modalità di seguito indicate:
- Occorre compilare, in ogni sua parte, il modulo presente al seguente link: https://forms.gle/jkWgrzsNEtfZBYHc9 (operativo a partire dal 14 aprile 2020);
- Dopo aver ultimato la compilazione, cliccare sul pulsante “Invia”: il modulo compilato verrà trasmesso all’indirizzo e-mail (di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata in grado di ricevere anche e-mail ordinarie) che verrà indicato dal compilatore;
- La e-mail ricevuta conterrà il modulo riepilogativo che dovrà essere salvato sul proprio pc in formato pdf e firmato con firma digitale o con firma autografa del titolare o dal legale rappresentante (in quest’ultimo caso allegando obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità);
- Il modulo riepilogativo in formato pdf, debitamente firmato – unitamente agli eventuali allegati necessari a dimostrare quanto dichiarato – dovrà essere trasmesso ai seguenti indirizzi:
[email protected]
[email protected]
indicando nell’oggetto la parola chiave “CONTINUAZIENDE: ” seguita dalla denominazione dell’impresa .
Le comunicazioni effettuate in modo diverso dalla procedura sopra descritta saranno considerate irricevibili.
Per eventuali quesiti di carattere tecnico sull’applicazione del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e/o sull’inoltro della comunicazione è possibile scrivere ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo e-mail [email protected] , indicando nell’oggetto la DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA e la parola QUESITO.
Allegato
comunicato stampa e istruzioni nuovo DPCM 10 aprile 2020 corretto (2)
