Vi informiamo che l’INPS con circolare n. 86/2020, in allegato, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le novità apportate dal D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD), e alle successive modifiche recate dal D.L. n.52/2020.
Inoltre, l’Istituto con il messaggio n.2825/2020, anch’esso in allegato, fornisce ulteriori indicazioni sui criteri di computo del periodo di CIGD autorizzato dalle Regioni.
Come noto, le aziende per poter accedere alle successive 5 settimane di CIGD, devono aver ottenuto l’autorizzazione dalla Regione per le precedenti 9 settimane. L’INPS, a tal proposito precisa con il messaggio in commento che si considerano interamente autorizzati i periodi di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del DL 18/2020, all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse. A titolo esemplificativo, l’Istituto comunica che saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura degli allegati.
All.ti.
Circolare numero 86 del 15-07-2020
Messaggio numero 2825 del 15-07-2020
