Convenzione internazionale SOLAS74 – Ulteriori precisazioni sull’obbligo di pesatura dei container

Luglio 1, 2016
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Nel far seguito alla precedente comunicazione, trasmettiamo in allegato le precisazioni interpretative inviate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto (CGCCP) inviate a Confindustria circa l’attuazione della disciplina in oggetto.

Sulla base delle informazioni raccolte e dei chiarimenti acquisitisi si forniscono ulteriori precisazioni al fine di dare alle imprese industriali venditrici/esportatrici indicazioni utili per l’applicazione della disciplina sulla base dei seguenti elementi:

•             l’individuazione dello shipper, cioè il soggetto tenuto a effettuare e dichiarare VGM, direttamente o delegando terzi, è data dalla definizione prevista dall’articolo 2.1.12 delle Guidelines INO (come ribadito dalla comuicazine del CGCCP allegata) , ossia Shipper means a legal enity or èperson named on the bill of landing or sea waybill or equivalent multimodal document (e.g. trought bill of landing) as shipper and /or who (or whose name or on whose behalf) a contract of carriage has benne concluded with a shipping company”;

•             in caso di FCL – Full Contanier Loaded (container completo, chiuso e sigillato da venditore/esportatore) operato in forme contrattuali diverse da quelle con resa Ex Works Franco Fabbrica) o FCA (Free Carrier o Franco Vettore), l’adempimento della VGM compete al venditore/esportatore che in tali forme è individuabili come shipper e potrà adempiere direttamente o con delega a terzi;

•             in caso di FCL con resa ex Works o FCA, il venditore/esportatore è estraneo al contratto del trasporto e non è tenuto a dichiarare la VGM né a dare alcuna indicazione allo spedizioniere circa la determinazione della stessa e l’attribuzione dei relativi costi la adempimento della VGM (con il Metodo 1 delle Guidelines IMO) compete esclusivamente alle parti contraenti il contratto di trasporto – cioè in polizza di carico (Bill of Landing)  o in altro documento di trasporto previsto dalle suddette guidelines IMO (sea waybill or equivalent multimodal document) – o a eventuali soggetti da esse incaricati, salvo per il venditore/esportatore figuri per sua espressa volontà come shipper nel contratto di trasporto (polizza di carico);

•             nel caso di spedizioni a groupage/LCL (less  tah container load) non può esistere una VGM del singolo collo di merce; il venditore/esportatore è tenuto a indicare nei documenti di carico il peso del collo di mece conferito. fermo restando l’onere dell’adempimento della VGM del container completo in capo alla consolidatoe (con il Metodo 2 o con il Metodo 1 delle Guidelines IMO);

•             gli eventuali obblighi (e conseguenti oneri) derivanti dalla pesatura ai fini della VGM –  chiarito il quadro nei termini sopra esposti –  restano comunque nella libertà contrattuale delle parti commerciali e logistiche interessare, le quali si regoleranno nel modo che riterranno reciprocamente più opportuno e conveniente e sulla base della massima collaborazione possibile per gestire questa fase di avvio.

Allegati

NOTA CGCCP