Convenzione internazionale SOLAS74 – Ulteriori precisazioni sull’obbligo di pesatura dei container
Nel far seguito alla precedente comunicazione, trasmettiamo in allegato le precisazioni interpretative inviate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto (CGCCP) inviate a Confindustria circa l’attuazione della disciplina in oggetto.
Sulla base delle informazioni raccolte e dei chiarimenti acquisitisi si forniscono ulteriori precisazioni al fine di dare alle imprese industriali venditrici/esportatrici indicazioni utili per l’applicazione della disciplina sulla base dei seguenti elementi:
• l’individuazione dello shipper, cioè il soggetto tenuto a effettuare e dichiarare VGM, direttamente o delegando terzi, è data dalla definizione prevista dall’articolo 2.1.12 delle Guidelines INO (come ribadito dalla comuicazine del CGCCP allegata) , ossia Shipper means a legal enity or èperson named on the bill of landing or sea waybill or equivalent multimodal document (e.g. trought bill of landing) as shipper and /or who (or whose name or on whose behalf) a contract of carriage has benne concluded with a shipping company”;
• in caso di FCL – Full Contanier Loaded (container completo, chiuso e sigillato da venditore/esportatore) operato in forme contrattuali diverse da quelle con resa Ex Works Franco Fabbrica) o FCA (Free Carrier o Franco Vettore), l’adempimento della VGM compete al venditore/esportatore che in tali forme è individuabili come shipper e potrà adempiere direttamente o con delega a terzi;
• in caso di FCL con resa ex Works o FCA, il venditore/esportatore è estraneo al contratto del trasporto e non è tenuto a dichiarare la VGM né a dare alcuna indicazione allo spedizioniere circa la determinazione della stessa e l’attribuzione dei relativi costi la adempimento della VGM (con il Metodo 1 delle Guidelines IMO) compete esclusivamente alle parti contraenti il contratto di trasporto – cioè in polizza di carico (Bill of Landing) o in altro documento di trasporto previsto dalle suddette guidelines IMO (sea waybill or equivalent multimodal document) – o a eventuali soggetti da esse incaricati, salvo per il venditore/esportatore figuri per sua espressa volontà come shipper nel contratto di trasporto (polizza di carico);
• nel caso di spedizioni a groupage/LCL (less tah container load) non può esistere una VGM del singolo collo di merce; il venditore/esportatore è tenuto a indicare nei documenti di carico il peso del collo di mece conferito. fermo restando l’onere dell’adempimento della VGM del container completo in capo alla consolidatoe (con il Metodo 2 o con il Metodo 1 delle Guidelines IMO);
• gli eventuali obblighi (e conseguenti oneri) derivanti dalla pesatura ai fini della VGM – chiarito il quadro nei termini sopra esposti – restano comunque nella libertà contrattuale delle parti commerciali e logistiche interessare, le quali si regoleranno nel modo che riterranno reciprocamente più opportuno e conveniente e sulla base della massima collaborazione possibile per gestire questa fase di avvio.
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