Congedo obbligatorio del padre lavoratore: proroga per l’anno 2017 – Messaggio INPS n.828

Febbraio 28, 2017
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L’INPS, con messaggio n.828 del 24 febbraio u.s., che si riporta in allegato, informa che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 354, della c.d. Legge di Bilancio 2017, i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2017.

Il congedo obbligatorio è pari a due gironi da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (nel caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

A tale congedo si applica la disciplina di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto attiene le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare n.40 del 14 marzo 2013. Sono infatti tenuti a presentare domanda all’INPS soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto; tutti gli altri lavoratori, per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, dovranno comunicare in forma scritta al proprio datore la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’INPS. Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all’Istituto le giornate di congedo fruite, tramite il flusso Uniemens.

In riferimento poi al congedo facoltativo per i padri, quest’ultimo non è stato prorogato per l’anno 2017 e non potrà pertanto essere fruito né indennizzato da parte dell’INPS.

A tal proposito, il messaggio in oggetto precisa che non potranno essere presentate domande e, per l’intero anno solare 2017, non dovranno essere esposte tramite flusso Uniemens né le giornate di assenza, né gli importi da porre a conguaglio.

Allegato

Messaggio numero 828 del 24-02-2017