Facendo seguito alle nostre precedenti informative del 22/11/2016, 26/01/2017 e 28 febbraio scorso, Vi ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2018 viene soppresso l’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione.
Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene invece già con la 15° unità. Il citato Decreto aveva inizialmente previsto la decorrenza dell’obbligo di assunzione dal 1° gennaio 2017, scadenza poi successivamente prorogata al 1° gennaio 2018 dal D.L. 244/2016 (c.d. Milleproroghe).
In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo dall’insorgenza dell’obbligo (1° gennaio 2018) per mettersi in regola (entro quindi il 1° marzo 2018).
Si ricorda inoltre che il c.d. correttivo al Jobs Act (D.Lgs. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile che sono così passate da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ciascun disabile non assunto.