L’INPS, con messaggio n. 2276, riportato in allegato, fornisce una serie di indicazioni operative relative alle imprese con cali ciclici di attività.
In particolare l’Istituto sottolinea che nelle aziende soggette a variazioni dell’attività produttiva ricorrente in determinati periodi dell’anno, tale situazione non è imputabile a negligenza od imperizia delle parti o alla volontà dell’imprenditore o dei lavoratori. Di conseguenza, è possibile in presenza di tale fattispecie accedere alla CIGO.
L’Istituto inoltre conferma che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale, mentre l’andamento ciclico del settore e del prodotto di riferimento non può essere di per sé causa di rigetto della domanda.
Ciò postula una serie di informazioni dettagliate da inserire nella relazione tecnica. In particolare:
- la situazione complessiva dell’impresa alla luce del settore meteorologico, del prodotto e del mercato di riferimento;
- il contesto economico e produttivo concernente, in particolare, il segmento di mercato al quale si riferisce;
- i periodi antecedenti nei quali è stata utilizzata la CIGO;
- la continuità dell’attività aziendale;
- il numero dei dipendenti sospesi in relazione all’organico complessivo ed il rapporto tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Un numero elevato di lavoratori subordinati rispetto a quelli flessibili viene considerato indice che l’azienda non risente soltanto dei cicli del settore di riferimento ma presenta una continuità produttiva.
Allegato
Messaggio numero 2276 del 01-06-2017
