Cigo e cali periodici di attività: messaggio INPS n. 2276

L’INPS, con messaggio n. 2276, riportato in allegato, fornisce una serie di indicazioni operative relative alle imprese con cali ciclici di attività.

In particolare l’Istituto sottolinea che nelle aziende soggette a variazioni dell’attività produttiva ricorrente in determinati periodi dell’anno, tale situazione non è imputabile a negligenza od imperizia delle parti o alla volontà dell’imprenditore o dei lavoratori. Di conseguenza, è possibile in presenza di tale fattispecie accedere alla CIGO.

L’Istituto inoltre conferma che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale, mentre l’andamento ciclico del settore e del prodotto di riferimento non può essere di per sé causa di rigetto della domanda.

Ciò postula una serie di informazioni dettagliate da inserire nella relazione tecnica. In particolare:

  • la situazione complessiva dell’impresa alla luce del settore meteorologico, del prodotto e del mercato di riferimento;
  • il contesto economico e produttivo concernente, in particolare, il segmento di mercato al quale si riferisce;
  • i periodi antecedenti nei quali è stata utilizzata la CIGO;
  • la continuità dell’attività aziendale;
  • il numero dei dipendenti sospesi in relazione all’organico complessivo ed il rapporto tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Un numero elevato di lavoratori subordinati rispetto a quelli flessibili viene considerato indice che l’azienda non risente soltanto dei cicli del settore di riferimento ma presenta una continuità produttiva.

Allegato

Messaggio numero 2276 del 01-06-2017