Apprendistato e distacco: Ispettorato Nazionale del Lavoro nota n.290/2018

Gennaio 23, 2018
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 290/2018 ha fornito il proprio parere in merito al quesito posto dall’ITL di Pordenone avente ad oggetto la compatibilità tra contratto di apprendistato e formazione in distacco ex art. 30 D.Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi).

A tal proposito, l’Ispettorato non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge in particolare in ordine alla:

– sussistenza dell’interesse del distaccante;

– espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore;

– presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.

Per quanto concerne la figura del tutor, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico evidentemente del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, l’INL ricorda che il Ministero del Lavoro, seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ha chiarito che qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può essere esteso all’attività di “tutoraggio”.

In tali casi, pertanto, la condizione è che questa figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista