Come noto, gli stages, o tirocini, rappresentano un’ interessante possibilità per i giovani e/o disoccupati ed inoccupati di svolgere un periodo di formazione ed orientamento al lavoro presso un’azienda interessata a valutarne l’inserimento lavorativo.
L’istituto, che non si configura come un rapporto di lavoro subordinato, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 196/97 ed è stato poi oggetto di diversi interventi normativi tra cui ricordiamo la c.d. Riforma Fornero (L.92/12), l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 che ne ha definito le “Linee-guida” ed il D.L. 76/2013 convertito dalla L.99/2013. Per la Regione Campania, la fonte regolatrice è il Regolamento n.9 del 2010, modificato ed integrato dal menzionato Accordo del 2013. La finalità principale dell’istituto è quella di agevolare le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
La legge prevede la possibilità di promuovere dette iniziative, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro e, in particolare: agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. E’ possibile poi stipulare convenzioni per la promozione dello strumento in oggetto tra i soggetti summenzionati.
In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, il 25 gennaio u.s., Confindustria Salerno ha stipulato una Convenzione Quadro con la Provincia di Salerno (Allegata) che permette alle aziende associate di avviare percorsi di tirocinio presso le proprie strutture in tempi rapidi e con relativa facilità.
A tal proposito, Vi illustriamo di seguito la procedura da seguire per l’avvio di un tirocinio formativo con la nuova Convenzione:
1) In primis, bisogna compilare il modello di progetto formativo di tirocinio, che Vi riportiamo in allegato, e che andrà rimesso senza le firme ai nostri Uffici esclusivamente in formato elettronico ai seguenti indirizzi: [email protected]; [email protected], unitamente alla richiesta di attivazione.
- All.to modello progetto formativo di tirocinio
- All.to modello richiesta attivazione tirocinio senza delega
Inoltre, ove l’Azienda lo ritenga opportuno, al fine di evitare di doversi recare presso gli Uffici della Provincia, può presentare la propria richiesta di attivazione del tirocinio delegando Confindustria Salerno a sottoscrivere il progetto di tirocinio formativo in suo conto. A tal proposito trasmettiamo il modello di richiesta di attivazione del tirocinio provvista di delega, da compilare ed inoltrare a mezzo e-mail ai nostri Uffici, cui va allegato un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante.
- All.to modello richiesta attivazione tirocinio con delega
2) Il modello di progetto formativo di tirocinio dovrà essere sottoscritto dal tirocinante direttamente presso la sede della Provincia. Quest’ultima, appunto, sulla base dei dati indicati nel modello, provvederà a contattare direttamente il tirocinante e Confindustria Salerno per la firma del progetto formativo.
3) Nel caso in cui si propenda per l’attivazione di un percorso di tirocinio per inoccupati/disoccupati, il tirocinante dovrà compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di inoccupazione/disoccupazione, cui va allegato un valido documento di riconoscimento del tirocinante.
- All.to modello dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di inoccupazione/disoccupazione
4) Qualora invece si prediliga un percorso di tirocinio formativo e di orientamento, il giovane dovrà compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli di studio, cui va allegato un valido documento di riconoscimento del tirocinante.
- All.to modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli di studio
Ricordiamo inoltre che è a carico dell’Azienda la comunicazione obbligatoria per via telematica dell’instaurazione del rapporto di tirocinio da effettuarsi entro il giorno antecedente l’avvio ai sensi dell’art. 1 co. 1180 del D.Lgs. 296/2006 e secondo le modalità del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.
Cogliamo poi l’occasione per riepilogare alcuni aspetti di legge per l’utilizzo dei tirocini.
LIMITI QUANTITATIVI
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti entro i seguenti limiti:
Numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato | Numero massimo di tirocinanti in azienda |
Tra 1 e 4 | 1 |
Tra 5 e 8 | 2 contemporaneamente |
Tra 9 e 12 | 3 contemporaneamente |
Tra 13 e 16 | 4 contemporaneamente |
Tra 17 e 20 | 5 contemporaneamente |
Oltre 20 | A partire da 6 non superiore al 20% del numero complessivo dell’organico a tempo indeterminato |
DURATA
Varia in relazione alla tipologia di tirocinio
TIPOLOGIA TIROCINIO | DURATA MASSIMA | DESTINATARI |
Tirocini formativi e di orientamento | 6 mesi | Soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi precedenti l’avvio del tirocinio |
Tirocini di inserimento/reinserimento | 12 mesi | Soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e CIG |
Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento | 24 mesi | Soggetti disabili ai sensi dell’art. 1, comma 1, L.68/99 |
OBBLIGHI DELLE PARTI
Il tirocinante è tenuto a:
- svolgere attività formative previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nonché di salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti;
- rispettare i regolamenti aziendali.
Il soggetto ospitante è tenuto a:
- corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione non inferiore ad euro 400,00 mensili;
- assicurare i tirocinanti presso l’INAIL e presso compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante segnalerà l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza da esso sottoscritta) ed al soggetto promotore;
- garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività.
ORARIO DI LAVORO
Il tirocinante non potrà essere impegnato in attività formative oltre l’orario legale di lavoro fissato in 40 ore settimanali.
Allegati
Mod.progetto formativo (Nuovo format2016)
Mod _RICHIESTA_AZIENDA no delega
Mod _RICHIESTA_AZIENDA con delega
autocert_Titolo di studio (UPSI)
