Posticipo invio rapporto sulla situazione del personale biennio 2018/2019

Marzo 12, 2020
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Facendo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 10 aprile, Vi informiamo che il Ministero del Lavoro ha reso noto attraverso il proprio portale che in considerazione delle esigenze organizzative manifestate dalle imprese, relative al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di trasmissione del rapporto periodico sul personale maschile e femminile è prorogato al 30 giugno 2020.

Come noto, tutte le aziende che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a presentare, con modalità esclusivamente telematiche, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile alla data del 31/12/2019, relativamente al biennio 2018-2019.

Il rapporto deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate al D.M. 3 maggio 2018 (in allegato), accedendo all’applicativo dalla sezione “Strumenti e servizi” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro. Per l’invio sarà necessario collegarsi al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accedendo, a partire dal 13 marzo 2020, esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il documento che dovrà essere trasmesso, dovrà contenere le informazioni relative ad ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alla formazione, alla promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o di qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all’intervento della CIG, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente corrisposta (art. 46 D.Lgs. 198/2006).

Qualora,  nei  termini prescritti, le aziende non  trasmettano  il  rapporto,  l’Ispettorato Interregionale del Lavoro, previa segnalazione della Consigliera Regionale di Parità, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.

La mancata trasmissione, anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’IIL competente, comporta l’applicazione delle sanzioni di  cui  all’articolo 11 del DPR n. 520 del 19 marzo 1955 (da euro 515 a euro 2.580). Nei casi più gravi  può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Allegati

DM 3 MAGGIO 2018 (1)

TABELLE ALLEGATE AL DM 3 MAGGIO 2018