Incentivi all’occupazione: pubblicate le circolari operative INPS n°. 48 e 49 “Incentivo Occupazione Neet” e “Incentivo Occupazione Mezzogiorno”

Marzo 20, 2018
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Facendo seguito alla nostra precedente informativa del 31 gennaio scorso con la quale si informava dell’avvenuta pubblicazione dei Decreti ANPAL n°. 2 e 3, Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato le circolari n°. 48 e 49 (riportate in allegato) relative rispettivamente agli incentivi “Occupazione Neet” e “Occupazione Mezzogiorno”, fornendo di fatto le indicazioni operative per la fruizione degli incentivi.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno

Come noto, l’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o contratto di apprendistato professionalizzante personale disoccupato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e 34 anni di età;
  • lavoratori con 35 anni ed oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. Si ricorda a tal proposito che il citato Decreto chiarisce il concetto di “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, facendo rientrare in tale categoria “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione” (4.800 € per il lavoro autonomo).

Eccezion fatta per i casi di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine, i soggetti sopraindicati non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale venga effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia o nelle Regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente quindi dalla residenza del lavoratore.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale. È invece escluso nei casi di assunzione con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’ammontare dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Nei casi di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo deve comunque essere goduto a pena di decadenza entro il 29 febbraio 2020.

La misura è fruita alternativamente nel rispetto delle seguenti regole:

  1. nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
  2. oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, entro i limiti indicati dall’art. 7 del Decreto dell’ANPAL.

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’incentivo previsto dall’art. 1, comma 100, della legge n.205/2017.

  • Procedimento di ammissione all’incentivo

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro dovrà inoltrare un’istanza preliminare di ammissione esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico “OMEZ” disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCoDichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, seguendo le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n°.49.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare a pena di decadenza l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione in suo favore.

L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

Incentivo Occupazione NEET

Come noto, la misura è rivolta ai datori di lavoro che senza essere tenuti assumono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.

L’assunzione dovrà avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato ed applicato su base mensile. Nel caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo deve comunque essere goduto a pena di decadenza entro il 29 febbraio 2020.

La misura è fruita alternativamente nel rispetto delle seguenti regole:

  1. a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
  2. b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, entro i limiti indicati dall’art. 7 del Decreto dell’ANPAL.

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’incentivo previsto dall’art. 1, comma 100, della legge n.205/2017.

  • Procedimento di ammissione all’incentivo

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell’ANPAL n.3/2018 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza.

Il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul portale www.inps.it, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, seguendo le indicazioni fornite dalla circolare n°.48.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare a pena di decadenza l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione in suo favore.

L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

Allegati

Circolare numero 49 del 19-03-2018

Circolare numero 48 del 19-03-2018