Nel sito www.cliclavoro.gov.it sono disponibili il Decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016 (allegato) – con cui sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo – (v. nostra informativa del 23 febbraio 2016) e i relativi allegati tecnici, tra cui il documento “Modelli e regole” – Versione Febbraio 2016 (allegato).
In quest’ultimo documento sono contenute le disposizioni alle quali i servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare in modo corretto il Servizio Informatico per l’invio telematico del prospetto informativo.
Tra l’altro, il documento citato riguarda “le aziende che hanno autocertificato l’esonero parziale rispetto all’obbligo dell’assunzione ai sensi dell’art.3 della L.68/99, per la presenza di lavoratori per i quali pagano un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille” – art. 5, comma 3 bis, L. n. 68/1999.
Ricordiamo, a questo proposito, che, per la compilazione dei dati del prospetto informativo, la data a cui fare riferimento è il 31 dicembre 2015.
Come noto, il legislatore, con il Dlgs n. 151/2015, ha apportato una modifica rilevante all’art. 5, Legge n. 68/1999, che in precedenza consentiva di escludere dalla base di computo gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 5, comma 2, ultima parte, L. n. 68/1999, ante riforma).
Oggi, la norma – come modificata – qualifica la fattispecie come ipotesi di esonero e non più come esclusione dalla base di computo (comma 3bis, art. 5, Legge n. 68/1999 – comma introdotto dal Dlgs. n. 151/2015).
Quindi, i datori di lavoro, possono autocertificare l’esonero dei lavoratori addetti alle mansioni a rischio e sono tenuti al pagamento del relativo contributo al Fondo disabili di cui all’art. 13, L. n. 68/1999.
La disposizione, affinché sia effettivamente operativa, necessita sia di un apposito decreto interministeriale, con cui verranno stabilite le modalità di versamento dei contributi (art. 5, comma 2, Dlgs. 151/2015) sia di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro sulla modalità con cui i datori di lavoro possono fare l’autocertificazione degli esoneri.
Nel documento Modelli e regole, quindi, a nostro avviso, è improprio il riferimento alla “Data invio telematico dell’autocertificazione attestante l’esonero” e al contenuto di tutta la sezione dedicata all’Esonero parziale autocertificato 60 per mille art.5, co.3-bis L.68/1999”, in quanto nell’anno 2015 – in cui è stata introdotta la modifica normativa – non sono mai stati forniti alle aziende gli opportuni chiarimenti sulle modalità con cui effettuare l’autocertificazione degli esoneri e sulla modalità applicativa della nuova disposizione di legge. Quindi, i datori di lavoro non sono stati messi nelle condizioni di poter autocertificare gli esoneri per l’anno 2015.
È evidente che non può valere il richiamo retroattivo contenuto nella nota operativa del 17 febbraio 2016 a una comunicazione del Ministero inviata alle sole Regioni, peraltro dopo la scadenza dei 60 giorni dal 24 settembre 2015.
Come già indicato nella nostra informativa del 23 febbraio u.s., è stata prorogata la scadenza per la presentazione del prospetto informativo al 15 maggio 2016 (ed i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016).
In considerazione delle criticità evidenziate, Confindustria ha sollecitato il Ministero a riconsiderare le modalità applicative indicate, relativamente all’esonero autocertificato.
Rinviamo, quindi, ad una nostra successiva news, per indicare gli esiti dell’ iniziativa.
Allegati
Rev.013-UNIPI-Modelli-e-Regole.Febbraio2016
Decreto_Direttoriale_17_febbraio_2016_prot.33_43
