Nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO): Circolare INPS n. 139 del 1° agosto 2016

Agosto 2, 2016
image_pdfimage_print

Vi informiamo che l’Inps ha pubblicato la circolare n. 139 del 1° agosto 2016, riportata in allegato, con cui, da un lato, chiarisce gli aspetti salienti della procedura di concessione della CIGO contenuta nel DM 95442/2016 e, dall’altro, fornisce indicazioni su alcune aspetti oggetto di modifica normativa o di perplessità interpretativa relativamente alla disciplina della CIGO.

L’attesa nota va letta insieme al messaggio Inps n. 2908 del 1° luglio 2016, che anticipava l’emanazione della circolare. In tale messaggio, nel delineare in via generale la procedura di domanda e concessione della CIGO, l’Inps si soffermava sul contenuto della relazione tecnica dettagliata richiamata dal decreto ministeriale 95442/2016.

Nel rinviare alla lettura della circolare, segniamo alcuni aspetti che riteniamo di particolare interesse.

Le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria poiché sono considerate comunque domande distinte.

La relazione tecnica dettagliata costituisce il cuore della nuova procedura: le dichiarazioni ivi contenute possono essere integrate sia da documentazione integrativa di cui l’azienda ritiene utile la produzione sia da documentazione di cui l’Inps ritiene utile la produzione in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall’azienda. La circolare assegna particolare rilievo alla fase istruttoria ed alla valutazione (evidentemente negativa) dell’omessa trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall’Inps all’azienda (art. 11 del DM 95442/2016) .

Relativamente al concetto di transitorietà si fa riferimento alla prassi formatasi in materia, con particolare riferimento alla ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell’attività.

Per quanto attiene alla previsione della ripresa, la circolare evidenzia che essa deve essere fondata su elementi ed informazioni esattamente rappresentati che devono poter consentire alla Sede di valutare positivamente il fondamento su cui l’azienda poggia la previsione sulla ripresa dell’attività.

Con riferimento alla non imputabilità della causale, accogliendo alcune osservazioni presentate da Confindustria, la circolare prende posizione sul tema della mono-committenza (intesa come organizzazione aziendale che lega in maniera esclusiva la produzione di un’azienda ad un’altra): il Ministero del lavoro ha emanato uno specifico indirizzo chiarendo che la mono-committenza non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della CIGO. Pertanto, questa particolare situazione organizzativa in cui può trovarsi l’Azienda non incide sulla valutazione relativa all’imputabilità al datore di lavoro e quindi non è, di per sé, causa di rigetto della domanda.

Allegati

Circolare numero 139 del 01-08-2016