Con la Circolare n. 17 del 08/11/2017, riportata in allegato, il Ministero del Lavoro esamina l’articolato concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile, di cui al decreto legislativo n.148/2015, nell’applicazione delle durate massime dei trattamenti di CIGO/CIGS e Fondi di solidarietà.
In particolare, il Dicastero precisa che il momento da prendere in considerazione per il calcolo a ritroso dei periodi utilizzabili nel quinquennio o biennio, decorre dall’ultimo giorno di trattamento di integrazione salariale oggetto di richiesta.
Per quanto attiene alla CIGS è necessario considerare l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di intervento e da tale data procedere a ritroso valutando i cinque anni precedenti (c.d. quinquennio mobile). Se in tale arco temporale, così individuato, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano superati i limiti previsti, il trattamento non può essere concesso.
Nel caso di CIGO invece, la circolare ribadisce che il parametro di riferimento è la settimana e non il mese fermo restando il medesimo criterio di calcolo.
Infine, il Ministero del Lavoro conferma che i periodi antecedenti al 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva degli interventi di integrazione salariale CIGO/CIGS.
Allegato
circolare_ministero_del_lavoro_e_delle_politiche_sociali_8_novembre_2017_n._17
