Con il messaggio n. 4034/2021, in allegato, l’INPS, in attesa della pubblicazione della circolare con cui illustrerà nel dettaglio le innovazioni apportate dal D.L. n. 146/2021, fornisce le prime istruzioni operative in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, previsti dal citato Decreto.
Come noto infatti, il D.L. 146/2021, in vigore dallo scorso 22 ottobre, ha previsto, tra l’altro, importanti disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19 e di blocco dei licenziamenti, come di seguito indicati:
- Datori di lavoro che rientrano nelle tutele dell’assegno ordinario (FIS) e della cassa integrazione in deroga
L’art. 11, comma 1, del DL 146/2021 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19 la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL in commento (22 ottobre 2021), domanda di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020.
Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del DL n. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.
- Trattamenti di integrazione salariale per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (cod. Ateco2007 13, 14 e 15)
Il comma 2 dell’art. 11 del DL 146/2021 prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici Ateco2007 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL in commento (22 ottobre 2021), domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli art. 19 e 20 del DL 18/2020, per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
Per tali trattamenti non è dovuto il contributo aggiuntivo.
Le 9 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all’art. 50-bis, comma 2, del DL n. 73/2021, decorso il periodo autorizzato.
Le domande di accesso ai suddetti trattamenti integrativi dovranno essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
- Blocco dei licenziamenti
Per i datori di lavoro che presentano le suddette domande di integrazione salariale resta precluso per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. n.223/1991).
Inoltre, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta preclusa per tali datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. n.604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.
Tali sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possono configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del C.C.; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
All.toMessaggio_numero_4034_del_18-11-2021
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