Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 10 gennaio con la quale si informava dell’avvenuta pubblicazione del Decreto ANPAL n. 581/2018, Vi informiamo che l’Inps ha pubblicato lo scorso 17 aprile la circolare n. 54, riportata in allegato, con la quale fornisce indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo in oggetto.
Come noto, la misura è rivolta ai datori di lavoro che senza essere tenuti assumono dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.
L’assunzione dovrà avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
La misura è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato ed applicato su base mensile. Nel caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo deve comunque essere goduto a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2021 e dovrà essere fruita alternativamente nel rispetto delle seguenti regole:
a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, entro i limiti indicati dall’art. 7 del Decreto dell’ANPAL.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’incentivo previsto dall’art. 1, comma 100, della legge n.205/2017.
Procedimento di ammissione all’incentivo
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, è previsto un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza.
Il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul portale www.inps.it, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, seguendo le indicazioni fornite dalla circolare n°.54.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare a pena di decadenza l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione in suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata.
Circolare numero 54 del 17-04-2019_Allegato n 1
Circolare numero 54 del 17-04-2019
