Emergenza COVID-19: Istruzioni operative INAIL per la validazione dei dispositivi di protezione individuale

Marzo 20, 2020
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Come noto, è stato pubblicato in G.U. il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), contenente le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. L’art. 15 del decreto legge n. 18/2020 attribuisce tra l’altro all’Inail la funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi). A tal proposito, l’Istituto attraverso il proprio portale (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi.html) fornisce le istruzioni operative per la validazione dei dispositivi di protezione individuale. Fermo restando i poteri del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 122 del DL 18/2020, si tratta per l’Istituto, che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, di una competenza nuova svolta in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie. La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard. In considerazione della specifica finalità della norma, i dpi interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e sono indicati nell’allegata tabella. Chi intende produrre, importare o immettere in commercio i dpi deve: – presentare richiesta utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti; – la richiesta deve essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: [email protected], valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità. Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.

Allegati

Tabella dispositivi INAIL-1

fac autocertificaz. produttori importatori DPI-1