In riferimento a quanto già anticipato su quanto in oggetto, e alla prima nota di commento, che rialleghiamo, confermiamo che siamo in attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto legge in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento prevede anzitutto un rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI. Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa:
- a titolo gratuito;
- fino a 5 milioni di importo massimo garantito;
- a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura:
- 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato, ossia ad un tasso con tetto massimo le cui percentuali saranno rese note dal decreto;
- 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo.
Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100%, con la copertura dei confidi.
Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l’accesso all’agevolazione è condizionato al fatto che l’avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019: tale limite temporale è troppo stringente e va anticipato almeno al 31 dicembre 2018. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;
- 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere.
Dovrebbero poi essere riproposte le disposizioni già contenute nell’articolo 49 del DL n. 18/2020 relative al rafforzamento del Fondo di garanzia.
Per l’operatività di queste misure occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, resasi disponibile, nell’ambito del confronto, ad una rapida risposta.
Sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, si prevede la concessione di una garanzia di SACE, anche in questo caso soggetta ad autorizzazione europea.
La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:
– i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni (questo limite temporale è un vincolo derivante dal Temporary Framework, ossia dal piano di flessibilità approvato dalla Commissione Europea in tema di incentivi) con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento. Rimane l’esigenza, come evidenziato più volte da Confindustria durante il confronto con il Governo, di disporre di strumenti con un orizzonte temporale di restituzione più esteso, fino a 30 anni;
– l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;
– l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
- – la copertura è: o pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi
- o pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata)
- o pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);
- – le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a quelle previste dal Temporary framework.
È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Confindustria ha segnalato come queste disposizioni meritino di essere attentamente valutate. In particolare, la seconda rischia di minare l’efficacia dell’intervento.
A copertura delle garanzie previste, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo per l’anno 2020.
Per rendere effettiva l’operatività della misura è necessaria l’emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE e di un decreto di natura non regolamentare del MEF per disciplinare eventuali, ulteriori modalità attuative.
Resta comunque fermo che la misura va notificata alla Commissione europea.
Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il decreto introduce, alcune modifiche al funzionamento dell’intervento di SACE in materia di mercati esteri.
Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo annunciato dal Governo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
Il DL contiene anche misure di carattere fiscale e societario, dettagliate nella nota allegata. Non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale provvederemo ad aggiornarvi sui contenuti definitivi
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