Emergenza COVID-19/CREDITO: Garanzia SACE – Avvio operatività misura prevista dall’art. 1 DL Liquidità. Disponibile simulatore per verifica importo finanziabile.

Aprile 21, 2020
image_pdfimage_print

In riferimento alle nostre precedenti news, informiamo che è stata avviata l’operatività di “Garanzia Italia”, il nuovo strumento per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, come previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 23/20 (cosiddetto DL Liquidità).

 

Alleghiamo i comunicati stampa di SACE e di ABI, con i quali viene data notizia dell’avvio, la Circolare ABI sull’avvio dello strumento, completa del “Manuale Operativo” e delle “Condizioni generali” del contratto di garanzia.

 

Il portale dedicato all’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia è disponibile sulla pagina www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia, dove si trova anche un simulatore che fornisce una prima indicazione dell’importo finanziabile.

 

Ricordiamo che l’articolo 1 del decreto legge n. 23/2020 prevede la concessione da parte di SACE S.p.A. di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti di qualsiasi forma concessi a tali imprese.

La concessione delle garanzie è prevista fino al 31 dicembre 2020; l’ammontare di prestiti garantiti è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono riservati alle PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA che abbiano pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI.

 

Le obbligazioni assunte da SACE sono coperte da garanzia dello Stato, a prima richiesta; la garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre capitale, interessi e altri oneri accessori al netto delle commissioni pagate da SACE per le medesime garanzie. A tal fine, viene istituito un Fondo a copertura presso il MEF, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro.

 

Per il rilascio della garanzia da parte di SACE, l’articolo 1 del decreto stabilisce una serie di condizioni, tenendo conto del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea. In particolare:

– la durata del finanziamento coperto da garanzia non deve essere superiore a sei anni;

– l’impresa beneficiaria al 31 dicembre 2019 non si trovava in situazione di difficoltà ai sensi dei regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e 1388/2014, e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario ai sensi della normativa europea;

– l’importo massimo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo e il doppio dei costi annuali del personale dell’impresa;

– la copertura della garanzia, sulla base della dimensione dell’impresa, è pari:

–  al 90% dell’importo del finanziamento per imprese sino a 5000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato in Italia;

– all’80% per imprese con oltre 5000 dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi;

– al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi;

– le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono crescenti: per i finanziamenti alle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 durante il secondo e terzo anno, 100 durante il quarto, quinto e sesto anno. Per le altre imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 durante il secondo e terzo anno, 200 durante il quarto, il quinto e il sesto anno;

– la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

– la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa dopo l’entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi, oneri e accessori fino all’importo massimo garantito;

– le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi, e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma senza la garanzia;

– l’impresa beneficiaria della garanzia e le imprese del gruppo al quale essa appartiene con sede in Italia, non possono distribuire dividendi o riacquistare azioni nel 2020;

– l’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali;

– il soggetto finanziatore deve dimostrare che, a seguito del finanziamento garantito, l’esposizione complessiva nei confronti dell’impresa finanziata è superiore all’ammontare delle esposizioni detenute al momento dell’entrata in vigore del decreto, corretto delle riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto;

– il finanziamento deve essere destinato ad attività localizzate in Italia.

Allegati

Garanzia Italia SACE – Circolare ABI e manuale operativo

comunicato-stampa-sace—piena-operatività

comunicato-stampa-sace-abi-operatività