In riferimento al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, di cui abbiamo dato notizia con comunicazione dedicata, riportiamo di seguito una sintesi delle misure introdotte in materia di credito e sostegno alle PMI, e una prima analisi della moratoria dei finanziamenti e del potenziamento del fondo di garanzia, riservandoci un approfondimento completo sugli altri interventi con successiva news.
CREDITO E SOSTEGNO ALLE PMI
- moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
- potenziamento del fondo di garanzia PMI, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti;
- rafforzamento dei Confidi per le microimprese;
- costituzione presso il MAECI di un Fondo per la promozione integrata;
- immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
- possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul FIR;
- introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di CDP, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi;
- incentivo alla cessione dei crediti deteriorati mediante conversione delle attività fiscali differite in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
- istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e disposizioni per il settore della cultura;
- norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei;
- aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo.
Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18)
Alle PMI(1),con esposizioni debitorie “in bonis(2)” al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni(3) in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19“:
- non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
- viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista, in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia(4) del 33%:
- sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
- sui prestiti rateali (punto 2);
- sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3).
Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 – D.L. 17/3 2020, n. 18)
Alle PMI(1) con sede in Italia la garanzia del Fondo, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è:
- concessa gratuitamente;
- l’importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell’80% e per la riassicurazione del 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
- per ciascuna operazione di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
- ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (calcolabile tramite Bancopass, scegliendo alla richiesta “Selezionare Centrale Rischi” l’opzione “Nessuna”). Ricordiamo che le aziende associate possono richiedere un’utenza al link http://www.bancopass.it/richiedi-un-utenza/confindustria-salerno/richiedi-utenza e accedere allo spazio di lavoro cloud dedicato e riservato.
- è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell’intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.
Inoltre, possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo del debito residuo.
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.
Inoltre, per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione(3)) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell’80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.
Altre agevolazioni in corso di attivazione
- Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, venduti ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Stanziamento previsto: 50 milioni di euro. Tempi di attuazione previsti: 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (art.5 – D.L. 17/3 2020, n. 18);
- supporto di Cassa Depositi e Prestiti per la liquidità non solo delle PMI, ma anche MID-Cap (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), grazie alla possibilità data alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza. CDP, potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; mentre lo Stato, potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema (art. 57 – D.L. 17/3 2020, n. 18). Operatività: in attesa di Decreto Ministeriale attuativo;
- per i finanziamenti concessi da Simest, può essere richiesta, secondo modalità che saranno definite, una sospensione sino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (art.58 – D.L. 17/3 2020, n. 18);
- viene istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro il “Fondo per la promozione integrata” che prevede, tra i vari interventi, un contributo a fondo perduto sino al 50% delle spese ammissibili per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall’UE (art.72, comma 1 punto d – D.L. 17/3 2020, n. 18).
Note
(1) Secondo definizione comunitaria.
(2) Le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.
(3) Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
(4) Utilizzando un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro.
