In riferimento alle numerose criticità applicative e procedurali, relative all’operatività delle misure a sostegno della liquidità delle imprese, introdotte dal DL 18/2020, informiamo che Confindustria ha inoltrato al Ministero Economia e Finanze un elenco di punti, sottolineando la necessità e l’urgenza di ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già pubblicati dallo stesso MEF sul proprio sito lo scorso 22 marzo.
Ciò al fine di accelerare l’applicazione della moratoria dei finanziamenti e dare immediato sollievo alle imprese.
Riportiamo di seguito l’elenco delle questioni poste all’attenzione del Ministero e ci riserviamo di aggiornarvi non appena perverranno indicazioni.
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- E’ necessario che il Ministero predisponga un fac-simile del modello con cui le imprese devono comunicare che intendono avvalersi delle opportunità della sospensione e soprattutto dell’autocertificazione con la quale dichiarano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Con riferimento a quest’ultima, sarebbe peraltro necessario chiarire che le banche non sono tenute ad effettuare alcun tipo di verifica o controllo: in assenza di questa indicazione esplicita vi è infatti il rischio che il meccanismo venga fortemente rallentato e perda il necessario carattere automatico.
- La norma non specifica quali siano le modalità operative che le banche dovranno adottare per le sospensioni. In particolare, per la sospensione di mutui e finanziamenti rateali (incluso il leasing), come dovrà essere modificato il piano di rimborso del finanziamento? A nostro giudizio ciò dovrebbe avvenire attraverso uno slittamento in avanti del piano di rimborso, onde evitare che, lasciando invariata la durata del piano di rimborso, alla ripresa dei pagamenti le rate vengano aumentate.
- In caso di anticipi su fatture, la norma fa riferimento ai “crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto”. Cosa succede in caso di anticipi su crediti maturati nel periodo compreso tra tale data e il 30 settembre 2020?
- Cosa succede in caso le imprese optino per la sospensione anche della quota interessi? La norma prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche. In che modo sarà consentito alla banca di neutralizzare il costo relativo alla mancata remunerazione del capitale impiegato corrispondente alle rate non pagate per il periodo della sospensione?
- Nelle disposizioni dell’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), riteniamo vada compresa ogni forma tecnica di finanziamento esistente. Si tratta tuttavia di un punto sul quale abbiamo ricevuto moltissimi quesiti e sarebbe opportuno che ciò fosse espressamente confermato.
- Le disposizioni dell’articolo 56 si applicano all’accezione allargata di MPMI di cui alla Raccomandazione comunitaria 2003/361/CE? Devono quindi essere escluse quelle che appartengono a gruppi di dimensioni più grandi o che, in generale, in ragione di connessioni con altre imprese superano le soglie di totale di bilancio, dipendenti e fatturato previste dalla stessa Raccomandazione?
- La moratoria potrà riguardare anche la sola quota interessi se la quota capitale è stata già sospesa sulla base di altri accordi, quali l’Accordo per il credito 2019 tra ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese?
- E’ corretto ritenere che la sospensione dei pagamenti relativa ai finanziamenti ai quali si applica la moratoria possa essere applicata anche in via retroattiva con riferimento alle rate scadute e non pagate dopo il 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del decreto)?
- Stando ai chiarimenti pubblicate sul sito del MEF, la moratoria di legge può essere concessa anche se si è già chiesta un’altra moratoria nei 24 mesi precedenti. Se invece si richiede per la prima volta la moratoria di legge ai sensi dell’art. 56, dopo la conclusione dei suoi termini si può richiedere una moratoria alla banca per esempio ai sensi dell’Accordo per il Credito 2019?
- La misura prevista dall’art. 56, comma 2, lettera a) è applicabile fino all’importo delle somme accordate dalla banca; cosa succede con le altre eventuali linee di credito attive presso la banca? Possono essere utilizzate come tali e quindi come liquidità per l’impresa o dovranno compensare gli eventuali insoluti che non sono stati revocati
- Fermo che le operazioni indicate di seguito possono essere rinegoziate e garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI a condizione che sia erogato del credito aggiuntivo, dal dettato della norma non si evince la possibilità di un periodo di rientro graduale delle eventuali posizioni non revocate. Ma va evitato il rischio che al termine del periodo di sospensione sia richiesto il rientro immediato, al fine di evitare che imprese che si stanno riprendendo possano essere penalizzate. Analoga riflessione andrebbe fatta per i finanziamenti bullet che scadano a fine settembre 2020.
- Le disposizioni dell’articolo 56 si applicano anche ai crediti ceduti alle società di cartolarizzazione?
- Se le esposizioni del debitore vengono classificate come deteriorate successivamente al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del decreto), la sospensione può applicarsi lo stesso?
- Va esplicitato che ai fini della sospensione dei finanziamenti agevolati – che deve riguardare ogni forma di finanziamento agevolato, inclusi, a titolo di esempio, quelli per le imprese danneggiate da eventi sismici – vale il principio del silenzio assenso.
