In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sulle misure a sostegno della liquidità introdotte dal decreto 18/2020 cd Cura Italia, alleghiamo le slide dell’intervento del responsabile Sviluppo Strumenti di Garanzia di Mediocredito Centrale, Luca La Ragione, proiettate durante il webinar tecnico organizzato ieri da Confindustria con i responsabili del tema delle Territoriali.
Ricordiamo che l’art. 49 prevede il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI. Infatti, come meglio specificato con la circolare n. 8/2020 di Mediocredito Centrale, per le PMI con sede in Italia la garanzia del Fondo, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è:
· concessa gratuitamente;
· l’importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
· con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell’80% e per la riassicurazione del 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
· per ciascuna operazione di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
· ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (calcolabile tramite Bancopass, scegliendo alla richiesta “Selezionare Centrale Rischi” l’opzione “Nessuna”). Ricordiamo che le aziende associate possono richiedere un’utenza al link http://www.bancopass.it/richiedi-un-utenza/confindustria-salerno/richiedi-utenza e accedere allo spazio di lavoro cloud dedicato e riservato. Dopo aver caricato dati anagrafici e gli ultimi tre bilanci, l’azienda, oltre a quanto detto in merito all’accesso al fondo di garanzia, potrà: ottenere un report che analizza la situazione economico patrimoniale e il rendiconto finanziario; analizzare facilmente la propria Centrale Rischi, richiedibile gratuitamente via pec a Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/; costruire in modo guidato il proprio Business Plan; creare una presentazione aziendale da inviare alle principali banche e altri finanziatori.
· è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell’intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.
Inoltre, possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo del debito residuo.
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.
Inoltre, per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell’80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.
Allegati
Circolare-N.8-2020 Fondo di Garanzia_Modifiche-DL-COVID-19-V3
Slide – Webinar 1 aprile 2020 – Fondo di Garanzia
