Emergenza Covid-19: Aggiornamento Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Aprile 24, 2020
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Nella mattina di oggi, 24 aprile 2020, è stato condiviso l’aggiornamento del Protocollo del 14 marzo scorso.

Nelle scorse settimane il Governo, in vista della possibile ripresa delle attività produttive, la cosiddetta fase 2, aveva incaricato il Comitato Tecnico Scientifico di valutarne i possibili riflessi sulle misure di contenimento della diffusione del COVID19.

Il Governo era interessato a conoscere gli effetti della “possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da COVID 19 nei luoghi di lavoro” e per questo motivo ha chiesto di ponderarne gli effetti anche “sulle strategie di prevenzione”. Il documento, elaborato dagli esperti dell’INAIL, contiene una serie di dati utili per ponderare, con riferimento a tre indicatori (esposizione, prossimità e aggregazione) l’indice di rischiosità delle diverse attività rispetto alla possibile diffusione del virus.

Nel contempo, accanto alle valutazioni degli esperti di INAIL, il Governo ha pure acquisito, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, una serie di elementi per dare indicazioni in ordine alla vigilanza sanitaria dei lavoratori nel momento della ripresa delle attività produttive.

Infine, il Governo ha elaborato un documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza COVID 19.

Il Governo, una volta acquisite le risultanze di questi lavori, ha chiesto alle Parti Sociali di condividerne il contenuto volendo addivenire, in tempi brevi, alla definizione di una integrazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto alla Presidenza del Consiglio lo scorso 14 marzo.

Confindustria e le altre Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil, hanno accolto questo invito e hanno definito, questa mattina, alla presenza della Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, un accordo che, recependo le indicazioni di questi lavori, integra i contenuti del precedente Protocollo.

Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento introduce alcune disposizioni che è opportuno evidenziare.

Nel rinviare ovviamente ad un commento più puntuale, sottolineiamo fin d’ora:

  • In premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del protocollo da cui consegua l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza.
  • Il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone.
  • Il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone).
  • Collaborazione tra le committenti e aziende e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio.
  • Vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle aziende terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso.
  • Iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19.
  • Adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore ad un metro.
  • Viene ulteriormente favorito lo smart work, con sostegno da parte del datore di lavoro.
  • Distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo.
  • Attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali).
  • Il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile.
  • Per la ripresa, è opportuno il coinvolgimento del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19.
  • Per il reinserimento dopo la malattia, viene richiamata la necessità di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008 (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008).
  • Il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda, in mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).

Si riporta in allegato il testo del Protocollo.

Protocollo Sicurezza-2 (1)