Si comunica che ai sensi del Regolamento (UE) n. 568 del 23 aprile 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&qid=1587721741022&from=IT), emanao in data odierna, in considerazione del protrarsi della crisi epidemiologica e della necessità di assicurare all’Unione Europea la disponibilità di dispositivi di protezione individuale,
l’esportazione degli stessi nei Paesi extra UE continuerà ad essere sottoposta ad autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- MAECI, per un ulteriore periodo di 30 giorni dal 26 aprile 2020. Rispetto al Reg. (UE) 402/2020 precedente, si segnala che il nuovo provvedimento riduce la lista di prodotti soggetti ad autorizzazione (All. I) e amplia il numero di Paesi per cui detta autorizzazione non sarà necessaria (art. 2 co. 4 e co. 5), includendo quelli dell’area balcanica.
Le domande di autorizzazione dovranno essere inviate con posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]
In presenza dei necessari presupposti elencati all’art. 3 co. 3 del citato Regolamento (UE) n. 568/2020, il rilascio delle autorizzazioni avverrà – come già in precedenza – (salvo casi eccezionali in cui il termine può essere esteso di ulteriori 5 giorni) entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC, in coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile. Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, dovrà essere previamente acquisito dal MAECI il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora infine si tratti di esportazione di prodotti per questioni umanitarie, la procedura autorizzativa sarà conclusa in due giorni lavorativi.
Le domande andranno presentate secondo il modello di autorizzazione riportato nell’Allegato II del Regolamento, ogni campo correttamente compilato secondo le note esplicative. Per le spedizioni di carattere umanitario si dovrà necessariamente compilare il campo 6.
La domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale dell’azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega dell’esportatore (accompagnata da documento di identità) all’esportazione di dispositivi di protezione individuale. Nel caso di spedizione di prodotti ad un proprio congiunto, sarà sufficiente istanza da parte di colui che effettua la spedizione.
La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:
- Prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all’art. 3 comma 3 del Regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce, e il paese di destinazione.
- Eventuale delega dell’esportatore.
- Autocertificazione dell’esportatore o dell’operatore economico il quale dichiara:
a) che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;
b) che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;
c) di essere stabilito in Italia.
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.
Per eventuali informazioni è attivo il seguente indirizzo e-mail: [email protected]
