Come già comunicato con la nostra informativa del 24 Maggio u.s., la Giunta Regionale della Campania, nella seduta dello scorso 19 Aprile, ha deliberato di concedere, attraverso la destinazione di risorse del POR FSE 2014-2020, incentivi aventi natura economica quantificati in misura tale da poter compensare l’ulteriore differenza del 60% dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro di cui all’art. 1, comma 178, L. 208/15 (c.d. Legge di Stabilità 2016).
Con Decreto Dirigenziale n. 76 del 08/07/2016, pubblicato sul BURC n. 46 dell’11/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – annualità 2016”, che riportiamo in allegato.
Beneficiari
Sono beneficiari di tale misura le imprese ubicate in Regione Campania, che assumono a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) “lavoratori svantaggiati”, “molto svantaggiati” o “con disabilità” residenti in Campania.
Al fine di fruire dell’incentivo, è necessario che i datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, in base alla vigente normativa sul lavoro, abbiano incrementato o incrementeranno il numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati dal medesimo datore di lavoro nel territorio regionale, nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione.
Destinatari
Sono destinatari dell’incentivo i lavoratori che, ai sensi dell’art. 2 Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, rientrano nella categoria di:
lavoratore svantaggiato chiunque soddisfi una delle seguente condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”;
lavoratore molto svantaggiato chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
h) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
i) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”.
lavoratore con disabilità:
j) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale;
k) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Il beneficio non è concesso:
– per i contratti di apprendistato;
– per i contratti in somministrazione
– per i contratti di lavoro intermittente (c.d. a chiamata) sia esso con o senza indennità di disponibilità;
– per i contratti di lavoro domestici
– se il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha goduto degli “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania- Credito d’imposta” (prima e seconda finestra), anche se l’incentivo sia stato concesso ad una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 C.C. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.
Misura e limiti di fruizione del beneficio
Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, l’incentivo spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
L’incentivo è quantificato con riferimento ai costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione alla retribuzione lorda, nella misura corrispondente alla percentuale contributiva a carico ditta applicata dall’INPS in relazione ai CCNL, alla qualifica ed al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione di un lavoratore “svantaggiato”. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore “molto svantaggiato” o “con disabilità”, il periodo massimo sarà di 24 mesi successivi all’assunzione.
L’incentivo è concesso nel rispetto del massimale di €8.060,00 annui, nonché dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 relativi ai costi ammissibili, tenuto conto dell’importo totale degli aiuti pubblici a favore delle assunzioni sovvenzionate, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’istaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro producono la perdita di quella parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
L’incentivo non può essere concesso qualora l’azienda abbia in atto, alla data della domanda, sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, in cui siano interessati lavoratori inquadrati nella medesima qualifica dei lavoratori per i quali si richiede l’incentivo.
I costi ammissibili comprendono:
– retribuzione lorda, prima delle imposte;
– contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
– contributi assistenziali per figli e familiari.
Requisiti oggettivi per la concessone del beneficio
Per poter accedere al beneficio, le assunzioni riferite al periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016, devono rappresentare come predetto, un aumento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. Nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro deve dichiarare che il posto o i posti occupati si sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, decesso, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione di personale. Le assunzioni devono essere mantenute per almeno 12 mesi nel caso di “lavoratori svantaggiati” ovvero 24 mesi nel caso di “lavoratori molto svantaggiati” e “con disabilità”, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione alla Regione Campania di quanto eventualmente già percepito.
Regole di cumulo
L’incentivo di cui all’oggetto non può essere cumulato con altri incentivi all’occupazione finanziati dalla regione Campanai per gli stessi lavoratori a valere sulle risorse del FSE nell’attuale programmazione.
Nel caso in cui l’assunzione effettuata, rientri nella previsione dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016”, il contributo a valere sul presente avviso dovrà essere ridotto in misura corrispondente all’esonero contributivo.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione devono essere compilate ed inviate esclusivamente in modalità telematica utilizzando i moduli messi a disposizione sul Sistema informativo in uso presso la Regione Campania, all’indirizzo: www.incentivoimpresefse.regione.campania.it.
Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione esclusivamente i datori di lavoro che abbiano proceduto alla preventiva registrazione alla suddetta piattaforma, con puntuale indicazione dei dati anagrafici del legale rappresentante.
La registrazione al sistema può avvenire a far data dalle ore 12.00 del 18 luglio 2016 fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2017. Successivamente all’inserimento di tutte le informazioni richieste, il sistema genererà automaticamente una e-mail di conferma della registrazione che verrà inviata all’indirizzo di posta certificata aziendale indicato all’atto della registrazione. In tale e-mail di conferma saranno comunicate le modalità per attivare l’utenza e la password da utilizzare per la fase successiva di compilazione ed invio della domanda di partecipazione che dovrà essere compilata on-line, in ogni sua parte, a far data dal 28 luglio 2016 alle ore 12.00 e fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2017.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, pena l’inammissibilità della stessa.
Il sistema a partire dalle ore 12.00 del 28 luglio 2016, assegna ad ogni domanda data ed ora di arrivo ed il numero progressivo.
Tutte le comunicazioni tra il beneficiario e la Regione Campania dovranno avvenire esclusivamente mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata per la registrazione del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected], indicando sempre il numero progressivo assegnato alla domanda.
Esiti delle istruttorie di ammissibilità
Entro 90 giorni dalla presentazione, gli uffici preposti concludono l’istruttoria delle domande ammissibili secondo l’ordine cronologico di arrivo assegnato dal sistema.
Le domande giudicate ammissibili vengono inserite in graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo assegnato dal sistema; gli uffici preposti provvedono all’approvazione e pubblicazione del relativo provvedimento sul B.U.R.C. e sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campanai.it.
Quantificazione, concessione ed erogazione degli incentivi “a consuntivo”
Entro 60 giorni dalla scadenza dei 12 o 24 mesi successivi all’assunzione, a seconda della tipologia di lavoratore assunto, l’azienda è tenuta a presentare alla Regione Campania, una dichiarazione in autocertificazione, redatta in conformità all’allegato 2, accompagnata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, relativa a:
– mantenimento del posto di lavoro per il quale è stato concesso il beneficio;
– mantenimento del livello occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato raggiunto mediante l’assunzione del lavoratore incentivato;
– prospetto riepilogativo delle somme erogate in relazione alla retribuzione, alle trattenute fiscali, ai contributi obbligatori ed assistenziali;
– dichiarazione e rendicontazione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove fruito;
– richiesta di liquidazione, contenente i dati bancari necessari all’effettuazione del pagamento.
Insieme alla dichiarazione dovranno essere trasmesse le copie dei LUL relativi alle retribuzioni dei 12-24 mesi successivi alla data di assunzione.
Tale documentazione verrà acquisita dalla Regione Campania mediante il caricamento da parte dell’impresa nell’apposita sezione della piattaforma dedicata all’avviso, sul sito www.incentivoimpresefse.regione.campania.it.
La mancata trasmissione, nei termini previsti, della documentazione indicata esaustivamente nell’avviso allegato, comporterà l’impossibilità di dar seguito all’istruttoria.
Per ulteriori approfondimenti sul tema, rimandiamo all’allegato Avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania” ed ai relativi allegati.
Allegati
