Congedo obbligatorio padri lavoratori – messaggio INPS 591/2019

Febbraio 14, 2019
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Come noto, l’articolo 1, comma 278, lett. b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019),  ha previsto che la durata del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è aumentata, per l’anno 2019, a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Con messaggio n. 519/2019, riportato in allegato, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni sul tema.

In particolare viene chiarito che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

L’articolo 1, comma 278, lett. c), della Legge di Bilancio 2019 ha, infine, prorogato, per l’anno 2019, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a 4 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019.

 Allegati

Messaggio numero 591 del 13-02-2019