Come noto, il Decreto n. 81/15, che ha in parte riformato il contratto di somministrazione, con l’art. 36 ha confermato l’obbligo di comunicazione (prima previsto dall’art. 24 c. 4, lett. B, D.Lgs. n. 276/2003) al quale sono tenute le aziende che utilizzano lo strumento della somministrazione a tempo determinato.
In particolare, la succitata normativa, dispone quanto segue:
“Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.
Si ricorda che il DL 34/2014 ha abrogato la norma che prevedeva l’apposizione obbligatoria della motivazione per la stipula dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.
Il Ministero del lavoro, ha chiarito che dal 2013 in poi bisogna prendere in considerazione i contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene effettuata tale comunicazione. Nella stessa si legge poi che il termine per l’adempimento dell’obbligo è fissato al 31 gennaio di ciascun anno, per cui entro il prossimo 31 gennaio 2018 gli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica di cui all’art. 36, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 incorreranno nell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (’art. 40, com.1, D.Lgs. 81/2015) da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.
A tal riguardo alleghiamo alla presente informativa una bozza di comunicazione.
format comunicazione ex art 36 comma 3 del d lgs n 81 del 2015
