COLLOCAMENTO MIRATO: PUBBLICATA LA CIRCOLARE INPS SUGLI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ

Giugno 23, 2016
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Dopo l’emanazione del decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, in data 13 giugno 2016 è stata pubblicata la circolare dell’Inps n. 99 – allegata – con cui si forniscono le istruzioni operative per ottenere gli incentivi per l’assunzione delle persone con disabilità.
Si riporta di seguito un commento sui principali passaggi della circolare Inps.

A seguito delle modifiche introdotte all’art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68, dall’articolo 10, Dlgs. n.151/2015, sono previsti per i datori di lavoro, che ne facciano domanda all’Inps, degli incentivi di tipo economico, rapportati alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni delle persone con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016, che variano in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto (v. articolo 13, Legge n. 68/1999 e circolare Inps n. 99/2016):
• 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra;
• 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra;
• un ulteriore incentivo è, inoltre, previsto – nell’ammontare del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi -, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto per tutta la durata del contratto, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.
L’Inps, quindi, precisa che l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016, oltre che per le assunzioni a tempo determinato di disabili psichici, che abbiano durata non inferiore a 12 mesi.

La richiesta di fruizione deve essere inviata all’Istituto mediante apposite procedure telematiche.

Tra i datori di lavoro ammessi a godere del beneficio rientrano anche gli enti pubblici economici.
Cosi come già indicato nelle specifiche disposizioni di legge e confermato nella circolare Inps, il beneficio può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate. Inoltre, l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Queste condizioni limitano le intenzioni ed i principi del legislatore relativi alla materia del collocamento mirato, finalizzati, invece, ad una più efficace incentivazione all’inserimento delle persone con disabilità.
A seguito dell’autorizzazione, dopo i vari controlli effettuati dall’Istituto, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio afferente ai periodi correnti decorre dal periodo di competenza di giugno 2016. Il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (gennaio 2016 – maggio 2016) per assunzioni incentivate già effettuate potrà essere operato – mediante esposizione nelle denunce contributive – entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione della circolare Inps in oggetto.
L’Inps illustra il procedimento di ammissione al beneficio, caratterizzato da termini perentori che il datore di lavoro deve rispettare a pena di decadenza (la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati).
L’Istituto, inoltre, indica le condizioni, previste dalla legge, per la fruizione dell’incentivo (circ. Inps, par. 5). Tra queste, ad esempio:
· nel caso di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la quota di riserva (art. 3, Legge n. 68/1999) vanno applicati i principi enunciati nell’art. 31, Dlgs. n. 150/2015, che l’Inps riassume nella circolare e ai quali si fa riferimento;
· nel caso di assunzioni di lavoratori disabili effettuate per assolvere all’obbligo di cui all’art. 3, della Legge n. 68/1999 i principi enunciati nell’art. 31, Dlgs. n. 150/2015, non possono trovare applicazione, salvo il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Infatti, nella nota n.1 della circolare dell’Inps è precisato che nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, per adempiere agli obblighi di assunzione imposti dall’art. 3 della legge 68/1999, scelga di assumere un lavoratore disabile in luogo di un altro lavoratore disabile che abbia maturato un diritto di precedenza alla riassunzione, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015, secondo cui l’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
Questo, però, a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza; se questa manifestazione non esiste al momento dell’assunzione, il datore di lavoro può legittimamente assumere l’altro lavoratore disabile per il quale può avvalersi dell’incentivo di cui all’art. 13, Legge n. 68/1999 (v. Interpello Min. Lavoro n. 7 del 12 febbraio 2016 e nostra circolare del 17 febbraio 2016).
Ricordiamo, in ogni caso, che dal 2008 – per effetto della Legge n. 247/2007, del Regolamento CE 2204/2002, confermato dai successivi regolamenti n. 800/2008 e n. 651/2014, l’incentivo di cui all’art. 13, Legge n. 68/1999, spetta a condizione che l’assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
La norma va interpretata nel senso che l’incentivo può essere riconosciuto anche in assenza di un incremento netto a condizione che questo non si realizzi a causa di una riduzione di occupazione determinata da:
• dimissioni volontarie;
• invalidità;
• pensionamento per raggiunti limiti d’età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

La circolare chiarisce, poi, le modalità di coordinamento con altri incentivi e i limiti di cumulo, ancora una volta richiamando la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014, della Commissione del 17 giugno 2014). In particolare, l’Inps evidenzia la possibilità di cumulo tra il beneficio ex art. 13, Legge n. 68/1999 e le agevolazioni contributive, con un limite del 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione.
Sono indicate, poi, alcune tipologie di incentivi cumulabili e non cumulabili con il beneficio di cui all’art. 13, Legge n. 68/1999 (ad esempio, cumulabilità tra bonus “Garanzia Giovani” e incentivo per l’assunzione dei disabili).
Si rinvia alla circolare Inps in oggetto, allegata, per gli ulteriori dettagli in merito.

Allegato

Circolare+numero+99+del+13-06-2016