CODICE DELLA STRADA: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva trasporti eccezionali

Agosto 3, 2017
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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio scorso, la Direttiva n. 293 del 15.06.2017 – firmata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Delrio – che detta disposizioni in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. Tale provvedimento si è reso necessario a seguito delle “vicissitudini” relative al rilascio delle autorizzazioni al transito, dopo il crollo del cavalcavia “Annone” della SP 49 sulla SS36.

La Direttiva è il risultato di un confronto durato diversi mesi tra il Ministero e le rappresentanze degli Enti territoriali (ANCI e UPI), Anas, Aiscat, le associazioni delle committenze e quelle vettoriali.

Il provvedimento si sofferma sulle competenze e obblighi degli enti titolati al rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, invitando gli stessi ad osservare quanto prescritto nel CDS.

Di seguito si enunciano i punti di maggiore interesse del provvedimento.

1. Catasto strade

Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni sono chiamati ad istituire e pubblicare il catasto strada della rete viaria di loro competenza, aggiornando i dati relativi allo tecnico e giuridico della stessa, nonché le caratteristiche di percorribilità anche in relazione alle opere d’arte presenti (cavalcavia).

Qualora lungo la rete stradale dell’ente autorizzante siano presenti opere d’arte (cavalcavia stradali o ferroviari) di proprietà di un altro ente, quest’ultimo dovrà fornire indicazioni di carico limite ammissibile con eventuali prescrizioni per il transito. La percorribilità dell’opera oltre tale limite dovrà essere puntualmente verificata dall’ente proprietario o gestore delle strutture sulla base dello schema di carico previsto trasmesso dall’ente preposto all’autorizzazione al transito.

I gestori o gli enti proprietari delle strade possono costituire un elenco di strade interessate da frequenti transiti eccezionali che non necessitano di specifiche verifiche di sicurezza, al fine di orientare gli operatori nella scelta degli itinerari.

Nel caso di autorizzazioni periodiche o multiple, i committenti e le imprese di trasporto, anche attraverso le associazioni di categoria, possono comunicare i percorsi di interesse al fine di consentire specifiche verifiche da parte degli enti medesimi.

Si sottolinea che la Direttiva invita gli enti proprietari delle strade, nelle more della costituzione del catasto strade, di garantire il regolare rilascio dei titoli autorizzativi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Istruttoria preventiva

Il rilascio dei titoli autorizzativi al transito avviene previa un’accurata istruttoria effettuata dagli enti preposti, in riferimento alle caratteristiche del materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati nel trasporto e alle caratteristiche delle strade interessate dal transito.

In generale e indipendentemente dal tipo di autorizzazione, sono autorizzabili soltanto masse eccezionali uguali o inferiori al carico massimo sopportabile in sicurezza dall’infrastruttura e tenendo soprattutto conto delle opere d’arte (cavalcavia).

Il CDS recita che il trasporto in condizioni di eccezionalità è possibile quando per le masse o le dimensioni delle cose indivisibili non possono essere utilizzati i normali veicoli che rispettano i limiti di sagoma e massa (artt. 61 e 62) ovvero in presenza di determinate categorie merceologiche (blocchi di pietra naturale, coils, laminati grezzi, elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia).

Per tali categorie è ammesso il trasporto di più elementi simili, anche in assenza di un pezzo indivisibile, gli enti dovranno eventualmente autorizzare un carico inferiore a quello massimo possibile in base al veicolo eccezionale utilizzato, fino a rientrare entro i limiti di portata dell’infrastruttura, ovvero dovrà essere ricercato un diverso itinerario.

Particolare attenzione deve, inoltre, essere prestata per quelle opere d’arte, come i ponti di II categoria, progettati secondo norme obsolete e per quelli che per vetustà o per condizioni di degrado non sono compatibili con il transito di mezzi eccezionali, gli enti proprietari dovranno comunicare con tempestività agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni eventuali limitazioni di portata o impedimento temporaneo o permanente.

La richiesta di nulla osta ad altri enti proprietari di strade interessate dal transito, è di competenza dell’ente autorizzante e non può, di conseguenza, essere surrogata da dichiarazioni demandate all’impresa di trasporto richiedente l’autorizzazione.

Nell’autorizzazione dovranno essere indicati i percorsi e gli elenchi di strade compatibili con il transito; il richiedente l’autorizzazione deve indicare le strade su cui intende transitare e non avanzare richieste su ”intera rete”.

L’ente autorizzante deve indicare percorsi alternativi sulla propria rete viaria di competenza, tuttavia, qualora il percorso non sia non sia individuabile nelle rete dell’ente rilasciante, quest’ultimo inviterà tempestivamente il richiedente a ricercare un percorso alternativo presso altri enti.

Il conducente o il responsabile della scorta hanno l’obbligo di accertarsi che il transito del trasporto eccezionale per massa sulle opere d’arte non avvenga contemporaneamente ad altro trasporto dello stesso tipo.

In caso di richieste consecutive, per ottenere l’autorizzazione al transito di veicoli o trasporti eccezionali sulla medesima infrastruttura che presentino le stesse caratteristiche, gli oneri per sopralluoghi, accertamenti tecnici o opere di rafforzamento non provvisorie sono richieste dall’ente autorizzante una sola volta al primo richiedente; qualora tale ente riceva più richieste simili presentate contemporaneamente le spese sono ripartite tra i soggetti richiedenti.

3.  Coordinamento tra Enti

La Direttiva dispone, in attuazione all’art. 14 del Regolamento, un coordinamento tra gli Enti, prevedendo l’adozione di procedure telematiche e l’istituzione di sportelli unici per l’accettazione e la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni. Ciò anche al fine di adottare la massima uniformità nell’indicare le necessarie prescrizioni da rispettare durante il transito.

Il coordinamento si rende tanto più necessario in relazione al fatto che il transito può interessare tratti stradali con caratteristiche anche molto diverse tra loro.

Si sottolinea che è escluso l’applicazione del silenzio-assenso alle fasi della procedura autorizzativa, nello specifico, per quanto riguarda al rilascio di nulla osta al transito da parte di enti proprietari diversi dall’ente autorizzante il trasporto, in assenza di indicazioni aggiornate di percorribilità nel catasto o archivio strade.

4. Prescrizioni

La direttiva, richiamando l’art. 16, comma 1, del Regolamento, sottolinea le eventuali prescrizioni che possono essere imposte nell’autorizzazione per tutelare il patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione: particolari percorsi da seguire o da evitare; particolari limiti di velocità da rispettare; particolari modalità di marcia; evitare; particolari limiti di velocità da rispettare; particolari modalità di marcia; periodi temporali, orari o giornalieri durante i quali la circolazione non è autorizzata; la necessità di scorta tecnica; l’obbligo di comunicazione preventiva del transito all’ente autorizzante e agli organi di polizia stradale competente per territorio.

L’obbligo della scorta tecnica può rendersi necessario non soltanto nei casi previsti dal CDS e dal Regolamento d’esecuzione, ma anche nel caso di prescrizioni relative a modalità di circolazione che non possono essere attuate dal solo conducente del veicolo (ad es., prescrizione di marcia al centro della carreggiata su cavalcavia con una sola corsia per senso di marcia che richiede l’arresto temporaneo della circolazione nel verso opposto a quello di marcia del trasporto eccezionale).

5.Tutela della strada

Se sono necessari particolari accorgimenti tecnici o cautele, l’ente può prescrivere un servizio di assistenza tecnica sulle operazioni stradali (scorte), che deve essere svolto da personale dell’ente proprietario o gestore, o, in caso di impossibilità, da un’idonea impresa esterna sotto la sorveglianza e la responsabilità dell’ente. I relativi oneri sono a carico del richiedente che sosterrà anche le spese per sopralluoghi, accertamenti tecnici e opere di rafforzamento (artt. 13 e 19 Regolamento d’esecuzione CDS).

Per i transiti eccedenti in massa i limiti delle opere d’arte individuati nel catasto delle strade, gli Enti proprietari ove diversi da quelli autorizzanti, debbono essere messi nella condizioni di conoscere il numero annuo di transiti su ciascuna opera d’arte di competenza per valutarne l’impatto sulla vita utile e sulla portata delle opere stesse.

La Direttiva prevede l’obbligo degli enti proprietari di installare un’apposita segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli, indipendentemente dal transito dei trasporti eccezionali, e raccomanda agli stessi di evitare inutili prescrizioni per il transito dei trasporti eccezionali.

Infine, viene raccomandato agli organi di Polizia stradale di intensificare i controlli circa il rispetto delle norme che regolano il transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali e delle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

 Allegati

DIRETTIVA+MIT+15.06.2017-AUTORIZZAZIONI+TRANSITO+T.E.