CCNL Metalmeccanici -Sottoscrizione formale dell’Accordo di rinnovo 26 novembre 2016 – Modalità di corresponsione dell’Una tantum

Gennaio 31, 2017
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Facciamo seguito alla nostra informativa del 29 novembre 2016 per informarVi che lo scorso 19 gennaio, a seguito dell’esito positivo della consultazione certificata dei lavoratori, le Parti hanno sottoscritto formalmente l’Accordo di rinnovo 26 novembre 2016 che è, dunque, pienamente efficace ed esigibile.

In allegato, le slides di sintesi dei contenuti dell’Accordo e la Nota relativa agli elementi di costo.

Le Parti hanno, altresì, formalmente definito il testo contrattuale riguardante l’una tantum (allegato) individuando le seguenti modalità applicative.

Ai lavoratori in forza il 1° marzo 2017 è riconosciuto l’importo forfettario lordo di 80,00 euro suddivisibile in tre quote mensili  in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017.

La frazione di mese superiore a 15 giorni darà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile (pari a euro 26,67).

Pertanto, l’una tantum deve essere riconosciuta ai lavoratori sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato a condizione che abbiano in corso, al 1° marzo 2017, un rapporto di lavoro e che nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2017 abbiano avuto uno o più rapporti di lavoro (con superamento della frazione di 15 giorni in ogni singolo mese).

Per i lavoratori a part-time l’importo forfetario è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale.

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all’art. 35, primo comma, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Accordo di rinnovo in materia di una tantum.

Le parti hanno espressamente previsto che i periodi di sospensione del rapporto di lavoro e di riduzione dell’orario per intervento della Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, e per riduzione dell’orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà sono utili ai fini della maturazione dei ratei mensili a carico dell’azienda.

Fanno, altresì, maturare le quote di una tantum i periodi di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale e congedo matrimoniale comprese le altre fattispecie per le quali è prevista la corresponsione della retribuzione o di indennità erogate dall’Istituto previdenziale.

Sono, invece, esclusi tutti gli altri periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata (ad esempio, aspettativa per malattia, per motivi di studio, ecc.).

L’una tantum dovrà essere corrisposta unitamente al pagamento della retribuzione relativa al mese di marzo 2017.

L’importo dell’una tantum dovrà essere indicato in busta paga con apposita voce (ad esempio: una tantum ex accordo 26.11.2016) ed andrà assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione afferente il mese di marzo ed assoggettata a tassazione ordinaria non trattandosi di arretrato retributivo a copertura di periodi precedenti l’anno fiscale in corso (2017).

L’importo dell’una tantum non ha incidenza sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è espressamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

In conclusione, con particolare riferimento a problemi applicativi che dovessero sorgere, si ricorda che:

²  l’una tantum non compete ai lavoratori assunti a partire dal 2 marzo 2017;

²  non compete ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, ovvero siano stati promossi dirigenti, antecedentemente al 1° marzo 2017;

²  trattandosi di ordinario trattamento economico l’erogazione non compete ai lavoratori a domicilio (per i quali, in base all’art. 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è prevista una retribuzione sulla base di tariffe di cottimo pieno determinate a livello regionale);

²  non compete ai lavoratori in aspettativa non retribuita per i periodi superiori a 15 giorni con riferimento ai singoli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017;

²   ai lavoratori con contratto di apprendistato l’una tantum compete in misura intera se in forza alla data del 1° marzo 2017 e in relazione al periodi di servizio nel trimestre sopra citato;

²  ai lavoratori con rapporto a tempo determinato, nel caso in cui fossero in forza al 1° marzo 2017, compete in relazione ai periodi di lavoro superiori a 15 giorni con riferimento ai singoli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017;

²  ai lavoratori a tempo parziale in forza al 1° marzo 2017 compete l’erogazione dell’importo forfettario in misura proporzionale al loro specifico orario contrattuale nel trimestre considerato.

Allegati

All. 3 – UNA TANTUM

All. 2 – ELEMENTI COSTO DEL RINNOVO

All. 1 – SLIDES ACCORDO