Autotrasporto: INCENTIVI PER INVESTIMENTI AL SETTORE –Domande a partire dal 18 settembre 2017

Agosto 29, 2017
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 dello scorso 1° agosto, sono stati pubblicati il Decreto MIT n. 305 del 20.06.2017 (incentivi per investimenti nel settore dell’autotrasporto per il 2017) e il Decreto 17.07.2017 (disposizioni operative di attuazione del Decreto 20.06.2017).

Nel Decreto 20 giugno 2017 sono individuati i destinatari della misura e disciplinate le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all’anno 2017, nel limite di spesa pari a 35.950.177 e la loro ripartizione fra le vaie tipologie di investimento.

I destinatari della misura sono le imprese di autotrasporto per conto terzi, le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite ai sensi del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al REN e le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonn. iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Le risorse sono così ripartite (art. 1 comma 4):

a. 10,5 milioni di euro per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merce di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale LNG e a trazione elettrica (full electric), nonché l’acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;

b. 10 milioni di euro per radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisto di veicoli nuovi di fabbrica Euro VI, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;

c. 14,4 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica, nonché l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;

d. 1.050.177 milioni di euro per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta-casse per facilitare l’utilizzo di diverse modalità di trasporto senza rottura di carico.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti, tuttavia è ammissibile una rimodulazione delle stesse tra le diverse aree di intervento con decreto del direttore della DG per il trasporto e per l’intermodalità.

L’importo massimo ammissibile del contributo per ogni singola impresa è pari a 700.000 euro.

I beni acquisiti con tali incentivi non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario dell’incentivo fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati dopo il 2 agosto 2017 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e ultimati entro il 15 aprile 2018.

Con riferimento all’art. 1, comma 4, lettera a), sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, dei seguenti beni:

  1. Automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, elettrica e a motorizzazione ibrida (diesel-elettrico): l’importo del contributo è pari a 4.000 euro per veicoli CNG e a motorizzazione ibrida; 10.000 euro per veicoli a trazione elettrica;
  2. Automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG e a gas naturale liquefatto LNG: il contributo è pari a 8.000 euro per veicoli CNG e di 20.000 euro per veicoli LNG o a motorizzazione ibrida;
  3. per l’acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di veicoli 3,5 tonnellate per il trasporto di merci come veicoli elettrici, il contributo è pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo di 1.000 euro.

In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettera b) è finanziabile la radiazione per la rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 11,5 tonnellate, con contestuale acquisto (anche mediante locazione finanziaria) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, utilizzati per il trasporto merci con massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 11,5 tonnellate, di categoria Euro VI. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni Euro VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16 tonnellate e di euro 10.000 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 16 tonnellate.

Con riguardo all’art. 1, comma 4, lettera c), sono finanziabili:

  1. l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 o per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave e rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo indicato tra quelli presenti nell’Allegato 1 al presente decreto;
  2. rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto in ATP mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore rispondente alla fase V del Regolamento 2016/1628/UE o da unità criogene non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità suddette dovranno essere dotate di gas refrigerante con un GWP inferiore a 2.500;
  3. sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto in ATP mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali indicati alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore rispondente alla fase V del Regolamento 2016/1628/UE o da unità criogene non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità suddette dovranno essere dotate di gas refrigerante con un GWP inferiore a 2.500

La misura del contributo è così determinata:

  1. per gli acquisti effettuati da PMI, nel limite del 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% nel caso di piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per i trasporti in ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale installata sui veicoli. Tali acquisti sono ammissibili nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo di uno stabilimento esistente;
  2. per le acquisizioni di imprese che non rientrano nelle PMI, in 1.500 euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui sopra e i veicoli stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per il trasporto ATP, o dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere di superiore standard ambientale.

Sono finanziabili, in relazione all’art. 4, comma 1, lettera d), le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio/semirimorchio porta-casse: l’importo è pari a 8.500 euro per ciascun gruppo.

Una maggiorazione del 10% dei contributi – cumulabile e calcolata sull’importo netto del contributo – è riconosciuta alle PMI ed a quelle aderenti ad una rete d’impresa per le acquisizioni indicati ai commi 2, 3 e 6 dell’art. 2; a pena di inammissibilità le imprese dovranno fornire la documentazione attestante la rispondenza dei beni acquisiti con le caratteristiche tecniche stabilite dal decreto. Le modalità di dimostrazione dei requisiti e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nel decreto 17 luglio 2017 di attuazione.

Il Decreto 17.07.2017 disciplina termini, modalità di compilazione e presentazione della domanda per l’ottenimento dell’incentivo.

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il 15 aprile 2018, esclusivamente per via telematica (“Il Portale dell’Automobilista”) e a investimento realizzato, secondo modalità che saranno pubblicate (c.d. manuale) sul sito web del MIT nella sezione “autotrasporto” – “contributi ed incentivi” dal prossimo 11 settembre.

Non saranno presi in considerazione gli investimenti avviati antecedentemente al Decreto 20.06.2017.

È ammessa una sola domanda per impresa iscritta all’Albo e/o al REN.

L’Amministrazione per l’istruttoria delle domande si avvale di RAM (Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.) che provvede all’esame delle domande e della documentazione tecnica prodotta attestante gli investimenti.

E’ prevista, inoltre, la costituzione di una Commissione (con decreto dirigenziale), composta da personale appartenente al MIT, per la validazione dell’istruttoria delle domande presentate.

Allegati

DECRETO+20.06.2017-INCENTIVI+AUTOTRASPORTO+2017

DECRETO+17.07.2017_ATTUAZIONE+DECRETO+20.06.2017-INCENTIVI+AUTOTRASPORTO+2017