AUTOTRASPORTO: incentivi ferrobonus. Domande entro il 2 ottobre 2017

Agosto 30, 2017
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 dello scorso 16 agosto, è stato pubblicato il Decreto 14 luglio 2017, n. 125 che individua i criteri e disciplina le modalità per l’erogazione dei contributi “ai servizi di trasporto intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale”.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 648 e 649 della Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 28.12.2015, n. 2089) che ha autorizzato una spesa annua di 20 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Possono beneficiare dei contributi le imprese utenti dei servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e gli operatori del trasporto combinato, che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano a:
a. mantenere per la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del Regolamento, un volume di traffico ferroviario intermodale oppure trasbordato, in termini di treni*Km percorsi sulla rete ferroviaria nazionale, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014;
b. incrementare per i successivi 12 mesi consecutivi il volume di traffico ferroviario rispetto alla media del traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014;
c. mantenere, per ulteriori 24 mesi, il volume di traffico ferroviario raggiunto nell’ultimo periodo di 12 mesi di erogazione del contributo.
L’importo massimo del contributo per treno*km non può superare 2,50 euro per treno*km di trasporto intermodale o trasbordato effettuato; ai fini della quantificazione del contributo non vengono presi in considerazione treni con percorrenza inferiore ai 150 Km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto ed un interporto.
I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato (MTO) sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno fruito dei servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo pari al 50% dell’ammontare dei contributi percepiti.
Ai fini del ribaltamento del contributo, gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato dovranno erogare, entro 60 giorni dal ricevimento del contributo medesimo, sotto forma di sconto o di rimborso, ai propri clienti almeno il 50% del contributo ricevuto in misura proporzionale ai servizi di trasporto prestato, dopo aver verificato la regolarità dell’impresa di autotrasporto merci conto terzi sul portale dell’Albo degli Autotrasportatori. Entro i successivi 30 giorni, gli operatori dovranno trasmettere al MIT la documentazione che comprovi tale ribaltamento.
Per accedere al contributo le imprese dovranno presentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità, via PEC ([email protected]) entro e non oltre il 2 ottobre 2017.
Le modalità di presentazione delle domande sono demandate al Decreto Dirigenziale del 17 agosto 2017.
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria delle domande, nonché l’esecuzione dei monitoraggi e dei controlli sono svolti dal soggetto gestore RAM S.p.A.
Per maggiori informazioni è possibile contattare RAM all’indirizzo [email protected] o al Numero Verde 800 896969.

Allegati

Decreto+MIT+14.07.2017_n._125+-+ferrobonus (1)

Decreto+Dirigenziale+17.08.2017+-+ferrobonus (1)