Assunzioni agevolate: pubblicato il Decreto con il quale vengono individuate le categorie di “lavoratori svantaggiati” e “molto svantaggiati”

Febbraio 13, 2018
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Con il decreto ministeriale pubblicato lo scorso 8 febbraio e riportato in allegato, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, il Ministero del Lavoro ha individuato i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014.

Come noto infatti l’art. 32 del D.Lgs. 81/2015, disciplinando la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prevedeva l’emanazione di un decreto per individuare i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati esclusi dai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione. Il decreto in oggetto che abroga e sostituisce il DM 20 marzo 2013, produce quindi i suoi effetti oltreché in materia di somministrazione anche in quella di agevolazioni alle assunzioni.

Rientrano nella categoria dei “lavoratori svantaggiati” quei soggetti che alternativamente:

  1. non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non posseggono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. hanno superato i 50 anni di età;
  5. siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  6. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  7. appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stdabile.

Appartengono invece alla categoria dei lavoratori “molto svantaggiati” i soggetti che, oltre a rientrare in una delle categorie di lavoratori svantaggiati, sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che  appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g)  soprarichiamate e siano privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Allegati

DM-17-ottobre-2017