Abolizione Registro infortuni: accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali) – circolare INAIL n.45/2016

Dicembre 1, 2016
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 Con la circolare n.45 dello scorso 30 Novembre, riportata in allegato, l’INAIL ha fornito chiarimenti riguardo le figure ammesse a fruire del servizio di accesso al “Cruscotto infortuni” per la verifica dei dati.

 datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni”, in cui è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale www.inail.it, i medesimi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 Dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’INAIL stesso.

La circolare in oggetto precisa che, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, alla luce del comma 1 lett. e) dell’art. 50 del D.Lgs. 81/08, letto in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo, i citati Rappresentanti non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza.

Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro, come chiarito dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 4 novembre 2016 n.6422, le informazioni ed i dati sugli infortuni e le malattie professionali.

Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come già avveniva per l’abrogato Registro cartaceo.

Allegati

Circolare n 45 del 30 novembre 2016