NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc – Chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento dell’indennità NASpI

E’ stata proposta una richiesta di chiarimenti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 nel caso in cui

il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

La DG ASIO con nota del 12 febbraio 2016, in riscontro al quesito posto, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc.

Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.




Seminario “Legge di Stabilità 2016: novità fiscali” – mercoledì 9 marzo 2016, ore 15.30, sede

Informiamo che il prossimo mercoledì 9 marzo, alle ore 15.30, avrà luogo in sede, un seminario dedicato alla presentazione delle misure fiscali e di supporto agli investimenti introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Nell’allegare il programma dei lavori, per esigenze organizzative, Vi invitiamo a confermare la partecipazione a [email protected]

Allegati

programma seminario STABILITA’ 2016




FISCO – Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui criteri di esclusione dei c.d. macchinari imbullonati dalla rendita catastale degli immobili produttivi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 1° febbraio c.a., la circolare n. 2/E del 2016 che fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni recate dall’art. 1, commi da 21 a 24 della legge di Stabilità 2016 – che prevedono l’esclusione dei c.d. macchinari imbullonati dalla determinazione della rendita catastale degli immobili produttivi a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nella circolare si precisa che costituiscono parte integrante dell’unità immobiliare, e pertanto continueranno ad essere inclusi nella rendita catastale, esclusivamente il suolo, le costruzioni (es. pontili, gallerie, opere di fondazione, ecc..) e gli elementi strutturalmente connessi, caratterizzati da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità immobiliare (es. impianti elettrici, ascensori, montacarichi, pannelli fotovoltaici che costituiscono struttura di copertura delle costruzioni, ecc..).

Dovranno invece essere esclusi dalla rendita catastale, come richiesto da Confindustria, tutti i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

Per un maggiore dettaglio dei macchinari “imbullonati” da escludere dalla rendita catastale per specifiche attività industriali, rinviamo al contenuto riportato nella circolare allegata.

Quest’ultima specifica che le variazioni catastali finalizzate allo “scorporo delle componenti impiantistiche”, relativamente alle unità immobiliari già iscritte in catasto, dovranno essere obbligatoriamente presentate entro il 15 giugno 2016, perché possano produrre effetti ai fini del calcolo dell’IMU dovuta a partire dall’anno 2016.

L’Agenzia precisa che le imprese, per inviare i predetti atti di aggiornamento catastale, dovranno utilizzare la nuova procedura Docfa (versione 4.00.3), disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati – Docfa” .

A tale riguardo, al fine di rispettare il termine del 15 giugno 2016, evidenziamo l’importanza di trasmettere il nuovo DOCFA con un congruo anticipo rispetto alla predetta data.

Allegati

20160129_Circolare+n+2-E




FONDO DI GARANZIA PMI Sezione Grandi progetti di innovazione industriale. Pubblicato il decreto sulla Risk Sharing Finance Facility

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2016, è stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina l’avvio della sezione speciale “Progetti di ricerca e innovazione” del Fondo di garanzia per le PMI, istituita con la Legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013, articolo 1, comma 48, lettera b).

La sezione, fondata sul meccanismo della risk sharing finance facility, è destinata alla concessione di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti da finanziamenti concessi dalla BEI, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l’innovazione industriale.

L’ammontare minimo dei portafogli è di 500 milioni di euro e la sezione ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, che potrà essere ampliata anche attraverso i fondi strutturali (programmazione 2014-2020). 

Il decreto definisce i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio dei finanziamenti che saranno concessi dalla BEI; individua le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia, nonché le modalità di gestione e di escussione della medesima garanzia.

Più in particolare, è previsto quanto segue:

  • Composizione del portafoglio

Il portafoglio è costruito da BEI e può comprendere crediti concessi a imprese di qualsiasi dimensione, seppure con un’attenzione particolare alle PMI, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese (questi ultimi secondo uno specifico accordo da stipulare tra MiSE, MEF e BEI). I progetti devono essere realizzati in Italia e deve trattarsi di:

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramenti di quelli già esistenti;

progetti ad elevato contenuto tecnologico e/o innovativo, finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi o processi;

altri progetti che la BEI considera innovativi e ammissibili sulla base dei propri criteri.

 

  • Caratteristiche dei finanziamenti

I finanziamenti possono essere erogati direttamente da BEI o indirettamente, attraverso banche e intermediari finanziari e ciò determina anche una variazione della dimensione finanziaria, ossia per

finanziamenti diretti: importo non inferiore a euro 15 milioni; il finanziamento può coprire fino al 50% del costo complessivo del progetto; la restituzione avviene sulla base di un piano di ammortamento;

finanziamenti intermediati: importo compreso tra 500.000 euro e un valore massimo di euro 25 milioni. Se erogati a PMI e Midcap, i finanziamenti possono coprire l’intero importo del progetto ma entro il limite di 12,5 milioni di euro; se erogati a grandi imprese, il finanziamento può coprire fino al 50% dei costi del progetto. 

La durata dei finanziamenti, sia diretti che indiretti, è compresa tra 36 ed 84 mesi e vengono erogati in un’unica soluzione. 

Le richieste di finanziamento sono valutate e deliberate dalla BEI o dalla banca in piena autonomia e coerenza con le proprie politiche del credito. Nel caso di finanziamenti indiretti, il decreto specifica comunque che la banca si impegna a rispettare le linee guida fornite dalla BEI per la selezione dei progetti, a informare i prenditori finali del fatto che il finanziamento rientra nell’operazione di risk sharing per l’innovazione e a fare in modo che il vantaggio finanziario connesso all’intervento BEI sia trasferito alle imprese creditrici. 

 Costruzione del portafoglio

Il portafoglio viene costruito gradualmente dalla BEI man mano che vengono erogati finanziamenti sia diretti che indiretti. Nel caso di finanziamenti diretti, la BEI comunica al Gestore del Fondo l’inserimento del finanziamento nel portafoglio, indicando l’impresa beneficiaria, l’importo, una descrizione del progetto e le condizioni economiche. Analoga comunicazione viene inviata dalla BEI al Fondo nel caso di finanziamenti indiretti, con l’indicazione della banca, dell’importo, durata e condizioni economiche del finanziamento. La garanzia della sezione speciale diviene operativa a decorrere dalla data di ricezione delle comunicazioni.

La fase di costruzione del portafoglio dura 4 anni dalla data di avvio. Al termine, la BEI comunica al Fondo l’ammontare e i dati riepilogativi dei finanziamenti erogati. Può chiudere tale fase anche prima dei 4 anni, illustrando le motivazioni della decisione, ma anche chiedere l’estensione del periodo di costruzione del portafoglio per ulteriori 3 anni.

  • Garanzia della sezione speciale sul portafoglio BEI

Il Fondo di garanzia concede alla BEI, a titolo oneroso, una garanzia massima del 20% sul portafoglio fino a un importo massimo di 100 milioni di euro. La garanzia è a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata e opera anche durante il periodo di costruzione del portafoglio.

La BEI comunicherà, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, la data di avvio della costruzione del primo portafoglio di finanziamenti.




CREDITO – Fondo di Garanzia per le PMI: interventi per le imprese fornitrici di ILVA

L’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno delle PMI dell’indotto di ILVA è stato di recente modificato, sia dalla legge di Stabilità 2016, sia dal Decreto legge 191/2015, convertito con modificazioni con

legge 1° febbraio 2016, n. 13 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016).

 

 

Entrambi i provvedimenti hanno, infatti, modificato le disposizioni dell’articolo 2-bis DL 1/2015, contenente le modalità di intervento del Fondo a favore delle PMI fornitrici di ILVA, definite come “piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività di società, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti” (articolo 2-bis, comma 1 del DL 1/2015).

Tuttavia, il DL 1/2015 non prevedeva alcun beneficio specifico a vantaggio di tali imprese rispetto a quelli già previsti in via ordinaria per l’accesso al Fondo (si ricorda che le PMI fornitrici di ILVA potevano accedere al Fondo anche prima del DL 1/2015). Ciò a dispetto di quanto richiesto da Confindustria.

Infatti, il DL 1/2015 – che destina all’intervento del Fondo a favore delle PMI fornitrici di ILVA un importo di 35 milioni di euro – aveva previsto che: i) le richieste di garanzia dei fornitori di ILVA – corredate da un’attestazione della gestione commissariale – avessero priorità di istruttoria e delibera; ii) il Consiglio di Gestione del Fondo deliberasse entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta e che, decorso tale termine senza delibera, la richiesta fosse automaticamente accolta.

Entrambe le previsioni sopra richiamate erano tuttavia prive di reale efficacia. Infatti:

  • il Fondo opera a sportello e la priorità di istruttoria e delibera – che consentirebbe di anticipare solo di pochi giorni le delibere rispetto all’ordine cronologico – produrrebbe effetti davvero concreti in occasione della riunione del Consiglio di Gestione del Fondo in cui le risorse dovessero esaurirsi; solo in quell’occasione i fornitori di ILVA verrebbero prima degli altri. In proposito va tuttavia considerato che ci sono altre categorie di operazioni che beneficiano di tale priorità;
  • il Consiglio di gestione del Fondo delibera, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta.

La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 840) e il DL 191/2015 (articolo 1, commi 6-octies e 7-bis) hanno modificato l’articolo 2-bis del DL 1/2015 accogliendo in parte le proposte di Confindustria volte ad agevolare le PMI fornitrici di ILVA: i) facilitandone l’accesso al Fondo e rendendolo gratuito; ii) innalzando le percentuali di copertura della garanzia e l’importo massimo garantito.

Alla luce di tali modifiche l’intervento del Fondo a favore delle PMI fornitrici di ILVA ha le caratteristiche di seguito indicate.

Criteri di valutazione

Le garanzie sono concesse in base ad appositi criteri di valutazione economico-finanziaria che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle imprese creditrici di ILVA. Tali criteri dovranno essere definiti da un decreto del MISE, di concerto con il MEF e saranno applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.

Tali criteri – che escludono, in linea con quanto previsto in via ordinaria per l’accesso al Fondo, il rilascio della garanzia a imprese prive di adeguate capacità di rimborso del credito nonché a imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria – tengono conto, in particolare, delle esigenze di accesso al credito delle imprese il cui fatturato sia costituito per almeno il 50% e per almeno due esercizi (anche non consecutivi) successivi all’esercizio 2010, da forniture verso ILVA.

Condizioni di accesso alla garanzia del Fondo

Le condizioni di accesso al Fondo in termini di percentuali di copertura, importo massimo garantito e costo della garanzia sono migliorate rispetto a quelle previste in via ordinaria dal Fondo. In particolare – eccezion fatta per le operazioni di consolidamento di passività e per quelle di capitale di rischio –  tutte le operazioni finanziarie a favore di PMI fornitrici di ILVA sono garantite dal Fondo fino all’80% dell’operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa.

Con le regole ordinarie, ciò non sarebbe possibile in tutta Italia e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie. In proposito, si ricorda che il Fondo di garanzia per le PMI concede le proprie garanzie (garanzie dirette e controgaranzie) con percentuali di copertura, limiti all’importo massimo garantibile per impresa e livelli di costo che variano in base a ubicazione dell’impresa, tipologia di operazione finanziaria (durata inferiore o superiore a 36 mesi; anticipazioni crediti PA; minibond; capitale di rischio; ecc.) e tipologia di impresa (start-up innovative; imprese dell’autotrasporto merci per conto terzi; ecc.). In base a tali elementi:

  • la percentuale di copertura varia da un minimo del 30% a un massimo dell’80%;
  • l’importo massimo garantito è fissato, a seconda dei casi, in 1,5 milioni o in 2,5 milioni;
  • il costo della garanzia varia da 0 a 3%.

In particolare, grazie alla disposizione approvata in sede di conversione in Legge del DL 191/2015, saranno elevate le percentuali di copertura e/o importo massimo garantibile delle seguenti operazioni:

  • per le imprese del Mezzogiorno, le operazioni finanziarie di durata inferiore ai 36 mesi, attualmente coperte all’80%, ma solo fino a 1,5 milioni; 
  • per le imprese del Centro-Nord, le operazioni sotto 36 mesi, attualmente coperte al 60% e fino a 1,5 milioni. Tali operazioni, inoltre, potranno accedere alla garanzia del Fondo a titolo gratuito.

In merito all’entrata in vigore delle nuove condizioni di accesso al Fondo, sono in corso verifiche con il MISE e il MEF volte ad accertare se le stesse si applichino a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 191/2015, a prescindere dalla definizione degli specifici criteri di valutazione sopra richiamati, ovvero se anche per l’applicazione delle nuove condizioni occorra attendere la definizione di tali criteri.

Per accedere alla riserva e ai “benefici” sopra indicati, le fornitrici di ILVA dovranno comunque produrre un attestazione della gestione commissariale che confermi che la PMI richiedente è una PMI fornitrice di ILVA ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2-bis del DL 1/2015.

Risorse

All’intervento sopra descritto sono destinati 35 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo. In proposito, va considerato che tale dotazione servirà per effettuare accantonamenti a fronte dei rischi assunti con la concessione delle garanzie. L’ammontare degli affidamenti garantiti sarà dunque – come avviene di norma per il Fondo di garanzia – un multiplo della dotazione finanziaria.

Inoltre, si sottolinea che una volta impegnati integralmente i 35 milioni disponibili, l’intervento del Fondo a vantaggio delle PMI fornitrici di ILVA non si esaurirà; lo stesso sarà tuttavia effettuato secondo le regole generali del Fondo e non in base a quelle specifiche e di maggior favore previste dal DL 1/2015.




LEGGE DI STABILITA’ 2016: misure in materia di credito e finanza (garanzie pubbliche, pagamenti PA, limiti al contante e pagamenti elettronici, etc)

In riferimento a quanto già comunicato, il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, cosiddetta Legge di Stabilità 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 70).

La Legge contiene diverse disposizioni in materia di credito e finanza, in particolare in tema di:

  • garanzie pubbliche;
  • risoluzione delle crisi bancarie;
  • rafforzamento del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti;
  • ILVA;
  • sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle vittime di mancati pagamenti da parte di altre aziende;
  • pagamenti PA;
  • limiti al contante e pagamenti elettronici.

In allegato, una descrizione degli interventi previsti dal provvedimento

Allegati

Legge+di+Stabilità+2016+-+Misure+in+materia+di+credito+e+finanza




DIRITTO D’IMPRESA – riforma disciplina procedure concorsuali: approvato DDL Delega

Il Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio scorso ha varato il Disegno di legge delega per la riforma del diritto fallimentare, che verrà ora trasmesso alle Camere per l’avvio dell’iter parlamentare.

 

Il DDL fa seguito ai lavori della Commissione Rodorf, istituita dal Ministero della Giustizia per predisporre un testo organico di riordino della disciplina sulla crisi d’impresa. La Commissione, cui Confindustria ha partecipato, ha concluso alla fine dello scorso anno i suoi lavori.

Gli assi portanti del provvedimento sono: la previsione di una procedura di allerta volta alla emersione tempestiva della crisi; la definizione di due procedure, l’una diretta alla liquidazione e l’altra alla continuità aziendale; l’introduzione della disciplina del fallimento dei gruppi d’impresa; la riforma delle amministrazioni straordinarie in una chiave di maggiore selettività e migliore tutela dei creditori.

Provvederemo ad aggiornarVi sull’iter normativo.




FISCO – Risorse per rimborsi d’imposta. Quadro di sintesi al 10 febbraio 2016

Inviamo, in allegato, il quadro di riepilogo aggiornato delle risorse messe a disposizione degli Agenti della riscossione per effettuare i rimborsi in conto fiscale, sulla base delle comunicazioni che fornisce periodicamente l’Agenzia delle Entrate.

L’ultima erogazione è stata effettuata il 10 febbraio scorso, per un importo di 478 milioni di euro.

Con questa nuova tranche la somma delle risorse per rimborsi, erogate nel corso dei primi due mesi del 2016, risulta pari a circa 2,061 miliardi di euro.

Allegati

Rimborsi+imposta+-+agg.+10+febbraio+2016




Bando ISI 2015: Seminario di approfondimento

Come noto, il Bando ISI 2015 destina alle imprese € 276.269.986 (ripartito in budget regionali), per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

 

 

Le risorse destinate alla Regione Campania sono pari ad € 25.139.367, di cui:

 

  • € 17.597.557 per progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • € 7.541.810 per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

 

Ricordiamo inoltre che la partecipazione al Bando ISI 2015 si articola in tre fasi:

 

1)   Prima fase: inserimento online del progetto

Dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016, nella sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese registrate hanno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consente di:

• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;

• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;

 
• salvare la domanda inserita;

• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”. 

 

2)   Seconda fase: inserimento del codice identificativo

Dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, possono accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca. 

 

3)   Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande sono pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

 

Al fine di approfondire tale tema, il giorno 22 Febbraio p.v. alle ore 09.30 presso la sede di Confindustria Salerno si terrà un seminario al quale prenderanno parte dirigenti, tecnici e consulenti dell’INAIL.

 

Per la partecipazione all’evento è possibile inviare una mail di registrazione all’indirizzo [email protected] con oggetto BANDO ISI, indicando nome, cognome ed eventuale Azienda di appartenenza.




CONVENZIONI CONFINDUSTRIA: aggiornamento offerte Volkswagen, Hertz e Errebian

Continuano gli aggiornamenti delle Convenzioni che i partner di Confindustria mettono a disposizione di tutte le Aziende associate per il 2016.

Oggi è la volta di Volkswagen, Hertz e Errebian.

In allegato trovate le presentazioni delle Aziende partner e i file pdf con le specifiche delle offerte.

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul banner presente sul sito www.confindustria.sa.it Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.
In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Allegati

Volkswagen

Offerta Errebian

Hertz

Errebian

TARIFFA 2016 2017

Offerta Volkswagen

Offerta Hertz